5.2.1.1 Imprese che avviano la loro attività o la estendono rilevando un’attività commerciale o avviandone un nuovo settore
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 27 giugno 2023
AFC · Info IVA 02 · n. 5.2.1.1 · Italiano
Le imprese che avviano la loro attività o la estendono mediante assunzione di un’azienda o apertura di un nuovo settore d’attività sono obbligatoriamente assoggettate all’imposta nel momento in cui l’attività viene avviata o estesa, se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse raggiungano il limite della cifra d’affari determinante (art. 14 cpv. 3 LIVA; art. 9 cpv. 1 OIVA).
Se nel momento in cui l’attività viene avviata o estesa non è possibile valutare se il limite determinante della cifra d’affari sarà o no raggiunto, occorrerà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi (art. 9 cpv. 1 OIVA). Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite, l’esenzione dall’assoggettamento termina. Il neo-contribuente può scegliere se assoggettarsi all’imposta con effetto retroattivo a decorrere dall’avvio o dall’estensione dell’attività oppure al momento della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese (art. 9 cpv. 2 OIVA; → cifra 5.3, caso C).