2.7.1 Trasferimento a titolo di garanzia, costituzione in pegno e operazioni di sale and lease back

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.1 · Italiano

Se un bene viene trasferito a titolo di garanzia o nell’ambito di una costituzione in pegno, dal profilo dell’IVA non sussiste una fornitura, perché il potere di disporre economicamente non è trasferito al destinatario (art. 3 lett. d n. 1 LIVA). Vi è fornitura solo se viene eventualmente fatto valere il diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in pegno (art. 2 cpv. 2 OIVA).

Nel caso delle cosiddette operazioni di sale and lease back, il contribuente vende a un terzo (p. es. istituto finanziario; sale) beni acquistati per il proprio fabbisogno o da lui stesso prodotti con lo scopo di finanziare l’impresa e al contempo stipula un contratto di leasing per questi beni (lease back). L’istituto finanziario è il fornitore del leasing, mentre il contribuente è l’utilizzatore del leasing. Nel contratto si pattuisce che la proprietà del bene verrà riceduta (sale back) al contribuente (utilizzatore del leasing) decorsa la durata irrevocabile del leasing.

Dal punto di vista dell’IVA, per tale procedura non si tratta di una pluralità di forniture (vendita [sale], concessione in uso [lease back]) e riacquisto [sale back], bensì di una procedura unitaria e più precisamente di una prestazione di servizi di finanziamento esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a LIVA; art. 2 cpv. 3 OIVA), per la cui imposizione non si può optare (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA).