2.7.5 Conferimenti in natura

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 14 settembre 2026

AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.5 · Italiano

A differenza di un conferimento in contanti (art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA), un conferimento in natura (conferimento di valori patrimoniali quali titoli, veicoli, immobili o brevetti) a una società di persone o di capitali è, dal punto di vista del conferente contribuente, una prestazione a titolo oneroso e imponibile, se il trasferimento non è escluso dall’imposta (è fatta salva l’opzione giusta l’art. 22 LIVA). La base di calcolo corrisponde al valore d’imputazione (bilancio) del conferimento presso la società assuntrice. Tra persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA) è determinante il valore che sarebbe convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA), sempreché non venga applicata la procedura di notifica.

L’emissione o la concessione di diritti di partecipazione non comporta conseguenze ai fini dell’IVA per la società assuntrice.

Se le condizioni legali sono soddisfatte, nel caso dei conferimenti in natura si applica obbligatoriamente la procedura di notifica (art. 38 cpv. 1 LIVA). Se, invece, tali condizioni non sono soddisfatte, la procedura di notifica facoltativa è applicabile su richiesta, sempre che importanti interessi lo giustifichino (art. 38 cpv. 2 LIVA in combinato disposto con l’art. 104 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori informazioni figurano nell’info IVA Procedura di notifica.

Nel caso di un conferimento in natura da parte di un non contribuente, la procedura di notifica (art. 38 cpv. 1 LIVA) non è applicabile. La società assuntrice contribuente può dedurre l’imposta precedente fittizia sul valore d’imputazione iscritto a bilancio, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui all’art. 28a LIVA (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente). Nel caso di ristrutturazioni fiscalmente neutre (assunzione ai valori determinanti ai fini dell’imposta sul reddito o dell’imposta sull’utile), l’imposta precedente fittizia può essere dedotta alternativamente al valore attuale conformemente all’articolo 32 capoverso 2 LIVA.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.01.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).