5.2.2 Aste

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 21 settembre 2026

AFC · Info IVA 04 · n. 5.2.2 · Italiano

L’asta è un particolare tipo di conclusione di contratto in cui più interessati all’acquisto presentano offerte per un determinato bene. L’offerta di un offerente è vincolante per questo bene finché non viene proposta un’offerta maggiore. la conclusione del contratto avviene tramite il banditore con l’aggiudicazione al maggior offerente (accettazione dell’ultima offerta più alta). I dettagli sono di solito disciplinati dal banditore d’asta nelle condizioni d’asta. Altre norme sono contenute negli articoli 229–236 CO (non per le aste private).

Dal punto di vista dell’IVA non è rilevante che l’asta si svolga privatamente o pubblicamente, sia volontaria o rientri nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata.

Affinché nell’ambito di un’asta siano soddisfatti i presupposti della rappresentanza diretta, è sufficiente che il banditore d’asta comunichi agli interessati all’acquisto che i beni sono offerti a nome e per conto di terzi. A differenza del caso normale della rappresentanza diretta (→ cifra 5.2.1), l’identità del rappresentato (alienante) non deve essere resa pubblica all’aggiudicatario (nemmeno dietro sua richiesta).

Qualora agisca in nome e per conto di terzi, il banditore d’asta (contribuente) deve imporre solo il sovrapprezzo o l’aggio (controprestazione per le prestazioni proprie). È fatta salva l’esenzione d’imposta di cui all’articolo 23 capoverso 2 numero 9 LIVA.

Qualora sia contribuente, l’alienante è tenuto a versare l’imposta sul prezzo d’acquisto all’aliquota d’imposta applicabile (fatte salve le forniture escluse dall’imposta [ad es. art. 21 cpv. 2 n. 24 LIVA; → cifra 6] o quelle esenti dall’imposta [art. 23 LIVA; → cifra 8]).

L’aggiudicatario contribuente può, ove siano soddisfatti i presupposti, applicare sul prezzo d’acquisto la deduzione dell’imposta precedente (in caso di chiaro trasferimento d’imposta) oppure la deduzione dell’imposta precedente fittizia (senza chiaro trasferimento d’imposta) (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente). Tuttavia, la deduzione dell’imposta precedente fittizia è preclusa se il bene è un pezzo da collezione. In tal caso, occorre applicare l’imposizione dei margini (art. 24a in combinato disposto con l’art. 28a cpv. 3 LIVA; → info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta).