7.4.2.1 Un solo perfezionatore o rifinitore ha la sua sede sul territorio svizzero

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 7.4.2.1 · Italiano

[Illustrazione: nell’originale]

Un’impresa (A) con sede all’estero fa eseguire sul territorio svizzero un lavoro a cottimo su un bene, incaricando il perfezionatore che effettua questo lavoro (rifinitore B) di spedire il bene perfezionato al suo acquirente (C) con sede all’estero o di metterglielo a disposizione per la presa a carico sul territorio svizzero in vista dell’esportazione. In questo caso, A esegue una fornitura sul territorio svizzero esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, purché l’esportazione del bene sia debitamente comprovata. Dal profilo dell’IVA è irrilevante se C ha o no sede nello stesso Paese di A.

Il bene può essere introdotto sul territorio svizzero secondo il regime doganale dell’immissione in libera pratica o, in presenza della corrispondente autorizzazione dell’UDSC, secondo il regime doganale del perfezionamento attivo.

In caso di importazione secondo il regime doganale dell’immissione in libera pratica, l’imposta sull’importazione è riscossa sul valore di mercato del bene importato sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero (→ cifra 7.4.1 lett. a). In caso di importazione secondo il regime doganale del perfezionamento attivo, l’imposta sull’importazione è o non è riscossa a dipendenza del genere di autorizzazione rilasciata dall’UDSC. Se è riscossa (nessuna esenzione secondo l’art. 53 cpv. 1 lett. j LIVA), l’imposta si calcola sul valore di mercato del bene importato sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero, conformemente alle spiegazioni di cui sopra.

In merito al diritto alla deduzione dell’imposta precedente, occorre rilevare quanto segue:

  • Se A non è contribuente, B può, secondo la prassi amministrativa, dedurre a titolo d’imposta precedente l’imposta sull’importazione (essendo B l’importatore), alle condizioni fissate nell’articolo 28 LIVA e in base a quanto esposto alla cifra 7.4.1. Inoltre, per tali prestazioni, l’AFC rinuncia a iscrivere A nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero, sempreché A non ne faccia domanda.

  • Se A è contribuente, nella dichiarazione doganale d’importazione va indicato come importatore dei beni grezzi, per indirizzo presso il rappresentante fiscale (essendo B il destinatario). In questo caso, A può dedurre a titolo d‘imposta precedente l’imposta sull’importazione da lui pagata all’UDSC, purché detenga la corrispondente decisione d’imposizione all’importazione dell’UDSC.

In ambedue i casi la prestazione di perfezionamento di B è esente dall’imposta se A, B o C trasporta o spedisce il bene perfezionato direttamente all’estero. L’esportazione dev’essere comprovata, di preferenza mediante una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC.