7.4.2.3 Mandato di perfezionamento impartito dall’acquirente finale con sede all’estero

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 06 · n. 7.4.2.3 · Italiano

L’impresa con sede all’estero (A) non esegue una fornitura imponibile sul territorio svizzero se non è lei bensì l’acquirente del bene (C) che ha dato mandato di perfezionare il bene sul territorio svizzero. In questi casi, A esegue una fornitura all’estero. Per quanto riguarda il trattamento fiscale (deduzione dell’imposta sull’importazione a titolo d’imposta precedente; esenzione fiscale della prestazione di perfezionamento) presso il perfezionatore (B) ci si deve attenere a quanto esposto alla cifra 7.4.1.