2.3.2.4 Durata d’applicazione e cambiamento della procedura scelta

Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA 10 · n. 2.3.2.4 · Italiano

a)

Durata d’applicazione
La prima volta che si verificano le condizioni per una modifica d’utilizzazione il contribuente decide se in caso di modifiche d’utilizzazione parziali intende determinare la correzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) in modo approssimativo o effettivo.

 

Quando lo scopo d’utilizzazione nell’ambito di una modifica d’utilizzazione parziale varia al massimo di 20 punti percentuali e il contribuente non effettua alcuna correzione a seguito della modifica d’utilizzazione, l’AFC presuppone che il contribuente intende applicare la determinazione approssimativa almeno per i cinque anni anni successivi. Se invece effettua una correzione dell’imposta precedente, il contribuente lascia intendere di voler applicare la determinazione effettiva per almeno i cinque anni successivi.

 

In caso di modifiche d’utilizzazione parziali, la procedura di determinazione scelta (approssimativa o effettiva) dal contribuente va applicata per almeno cinque anni.

b)

Cambiamento della procedura scelta
In caso di cambiamento della procedura scelta occorre agire come segue:

  • Passaggio dalla determinazione approssimativa a quella effettiva In caso di passaggio dalla determinazione approssimativa a quella effettiva vanno presi provvedimenti fiscali. La correzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) va pure effettuata anche se il limite di tolleranza di 20 punti percentuali non è superato.

    Le basi di calcolo per la correzione dell’imposta precedente sono i criteri descritti alla cifra 2.3.2.2 relativi alla determinazione approssimativa in caso di modifica d’utilizzazione parziale.

    • Vanno calcolate tutte le spese fiscalmente rilevanti al corrispondente valore attuale (→ cifra 3), ossia il valore attuale alla fine dell’ultimo anno nel quale è stata applicata la determinazione approssimativa.

    • Vanno determinate le differenze in punti percentuali tra le quote d’utilizzazione per tutti i periodi (anni) in cui si sono verificate spese fiscalmente rilevanti.

    • Vanno effettuate e dichiarate, sulla base di queste differenze tra le quote d’utilizzazione, le correzioni dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) sulle spese fiscalmente rilevanti al loro valore attuale.

    Dopo il passaggio dalla determinazione approssimativa a quella effettiva, si verifica una modifica d’utilizzazione fiscalmente rilevante, a ogni variazione annua della modifica parziale. I criteri descritti alla cifra 2.3.2.1 relativi alla determinazione effettiva in caso di modifica d’utilizzazione parziale costituisconoa base per il calcolo della correzione dell’imposta precedente.

  • Passaggio dalla determinazione effettiva a quella approssimativa
    In caso di passaggio dalla determinazione effettiva a quella approssimativa non vanno di prinicipio presi provvedimenti fiscali.
     
    In occasione della prima modifica d’utilizzazione parziale dopo il passaggio dalla determinazione effettiva a quella approssimativa per oltre 20 punti percentuali – ossia il limite di tolleranza – (rispetto al rapporto dell’anno precedente), si verifica una modifica d’utilizzazione fiscalmente rilevante. I criteri descritti alla cifra 2.3.2.2 relativi alla determinazione approssimativa in caso di modifica d’utilizzazione parziale costituiscono la base per il calcolo della correzione dell’imposta precedente.