7.1 Momento della dichiarazione

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 7.1 · Italiano

La notifica deve essere effettuata nell’ambito del regolare rendiconto IVA nel periodo di rendiconto nel quale è stata effettuata la transazione patrimoniale (art. 38 cpv. 3 LIVA). Il sistema di rendiconto scelto dall’alienante (art. 39 LIVA) non è rilevante per il momento della notifica.

  • Quale data della transazione patrimoniale vale, per le ristrutturazioni secondo la LFus, la data d’iscrizione della transazione nel Registro di commercio (registro giornaliero).

  • Se la transazione è effettuata senza applicare la LFus, per stabilire il momento determinante per il trasferimento occorre far riferimento ai contratti e a eventuali altri documenti pertinenti.

  • In caso di trasferimento di fondi o parti di fondi ci si riferisce in linea di massima al momento della notifica al Registro fondiario (iscrizione nel libro giornale).

L’applicazione della procedura di notifica facoltativa (art. 104 OIVA) è ammessa nonostante la sua mancata indicazione nella fattura o nel contratto (art. 103 OIVA), sempre che

  • il rendiconto sia presentato entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto nel quale è avvenuta la transazione (art. 71 LIVA); e

  • il modulo n. 764 sia firmato con validità giuridica da entrambe le parti e inoltrato contestualmente al rendiconto menzionato.

Un’eventuale proroga del termine per la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA) vale anche per l’applicazione della procedura di notifica. La procedura di notifica facoltativa può quindi essere annunciata prima o al più tardi contemporaneamente alla presentazione del primo rendiconto mensile, trimestrale, semestrale o annuale nel periodo di rendiconto nel quale è avvenuta la transazione.

Se l’ammontare d’imposta per il periodo di rendiconto corrispondente viene fissato provvisoriamente nei limiti del proprio potere di apprezzamento (stima secondo l’art. 86 cpv. 2 LIVA), la procedura di notifica non può più essere applicata a titolo facoltativo nemmeno in caso di presentazione successiva del rendiconto regolare. Anche la presentazione successiva di un rendiconto di correzione o di riconciliazione secondo l’articolo 72 LIVA non è più accettata per l’applicazione della procedura di notifica facoltativa secondo l’articolo 104 OIVA.

Tuttavia, se l’applicazione della procedura di notifica è obbligatoria (art. 38 cpv. 1 LIVA) o se, nel quadro di una procedura di notifica facoltativa, è fatto riferimento alla procedura di notifica sulla fattura o nel contratto, occorre procedere alla correzione entro il termine di finalizzazione, presentando il rendiconto di correzione (riconciliazione annuale; art. 72 cpv. 1 LIVA). Se per il periodo fiscale interessato il termine di finalizzazione è già scaduto, occorre procedere alla correzione, presentando il rendiconto di correzione (art. 72 cpv. 2 LIVA), sempre che il periodo fiscale non sia ancora prescritto o passato in giudicato in altro modo (art. 43 LIVA).

Esempio
La Immo Haza SA, che applica il metodo effettivo, vende alla Merci Commercio SA l’immobile commerciale sito in Via Centro 145 a Tesserete. Fino al momento dell’acquisto la Merci Commercio SA era l’unica locataria dell’intero immobile. Fino alla vendita la Immo Haza SA aveva optato volontariamente per l’imposizione della locazione dell’immobile (art. 22 cpv. 1 LIVA). L’autenticazione notarile ha avuto luogo il 15 gennaio. L’iscrizione nel registro fondiario è avvenuta subito dopo l’autenticazione.

Variante 1: nel contratto di compravendita autenticato da un notaio non è indicata l’applicazione della procedura di notifica facoltativa
In questo caso l’AFC parte in linea di massima dal presupposto che si tratta di un trasferimento d’immobile escluso dall’imposta. Essendo stata esercitata l’opzione per la locazione dell’immobile, riguardo alla Immo Haza SA si è in presenza di una modifica di utilizzazione (art. 31 LIVA). Se tuttavia la dichiarazione regolare (alla cifra 225 del rendiconto) viene effettuata entro i termini e contemporaneamente viene presentato il modulo n. 764 firmato con validità giuridica da entrambe le parti, l’AFC accetta l’applicazione della procedura di notifica facoltativa anche in mancanza dell’indicazione nel contratto. La concessione da parte dell’AFC della proroga del termine per presentare il rendiconto del periodo di rendiconto determinante non è pregiudizievole per l’applicazione della procedura di notifica.

Variante 2: nel contratto di compravendita autenticato da un notaio è indicata la procedura di notifica
Se nel contratto di compravendita autenticato da un notaio è indicata la procedura di notifica, la notifica deve essere attuata nel periodo di rendiconto nel quale è avvenuta la notifica al registro fondiario. La mancata notifica nel rendiconto in questione dev’essere corretta in conformità dell’articolo 72 capoversi 1 o 2 LIVA con un rendiconto di riconciliazione o di correzione.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).