7.4 Modifica del sistema o del metodo di rendiconto al momento della transazione patrimoniale nella procedura di notifica
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 7.4 · Italiano
In linea di massima, al momento del trasferimento l’alienante può conteggiare l’imposta dovuta sulla cifra d’affari nei crediti in sospeso per F e P (debitori) nonché, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, far valere la deduzione delle imposte precedenti gravanti gli impegni in sospeso a carico di F e P (creditori). Se applica la procedura appena descritta, l’acquirente non deve più effettuare correzioni di alcun genere, in caso contrario dovrà seguire le seguenti indicazioni.
In caso di modifica del metodo o del sistema di rendiconto, per il trattamento fiscale dei crediti per F e P (debitori) e dei debiti per F e P (creditori) si applicano in linea di massima le stesse regole che si sarebbero applicate se non fosse stata attuata alcuna transazione patrimoniale mediante procedura di notifica.
Se alienante e acquirente applicano lo stesso metodo di rendiconto (metodo effettivo, metodo delle aliquote saldo o metodo delle aliquote forfetarie) e lo stesso sistema di rendiconto (secondo le controprestazioni convenute o ricevute), non si devono adottare provvedimenti né effettuare correzioni.
[Illustrazione: nell’originale] | Le correzioni che occorre effettuare in caso di modifica del metodo di rendiconto per quanto riguarda le spese e gli investimenti fiscalmente rilevanti sono illustrate nell’info IVA Aliquote saldo. |
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
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