4.1 Assunzione da parte di un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo effettivo
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 13 maggio 2026
AFC · Info IVA 12 · n. 4.1 · Italiano
Se un contribuente che applica il metodo delle AS assume un esercizio o un ramo d’attività risp. un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione in modo analogo a quanto previsto per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS (→ cifra 2.2.3).
Non vanno effettuate correzioni per i valori patrimoniali oggetto dell’assunzione che sono stati utilizzati dall’alienante per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Per quel che concerne eventuali prove (art. 105 OIVA) in merito all’utilizzazione fatta in precedenza dei valori patrimoniali, si rimanda alle spiegazioni contenute nell’info IVA Procedura di notifica. Se non è possibile fornire una prova, come base di calcolo per la correzione vale il prezzo di vendita secondo la procedura di notifica.
Esempio
Il 1° gennaio 2025 la Lindaro SA, che applica il metodo effettivo, aliena per 1 milione di franchi un ramo della propria attività (senza alcun bene mobile) alla Giorgione Sagl, che applica il metodo delle AS. Dato che la Lindaro SA aliena una parte del ramo della propria attività, deve applicare la procedura di notifica prevista dall’articolo 38 LIVA. La Giorgione Sagl utilizza il ramo di attività per eseguire prestazioni escluse dall’imposta. Se la Giorgione Sagl utilizza il ramo di attività per eseguire prestazioni imponibili o prestazioni escluse dall’imposta, è irrilevante per la correzione a seguito del cambiamento di metodo.
Situazione iniziale 1: La Giorgione Sagl non può provare quale utilizzazione la Lindaro SA abbia fatto in precedenza e deve quindi eseguire una correzione sull’intero valore del ramo di attività. La correzione di 81 000 franchi (CHF 1 mio. * 8,1 %) deve essere dichiarata alla cifra 415 del rendiconto S06/2025. Ne risulta un onere fiscale.
Situazione iniziale 2: La Giorgione Sagl dispone della documentazione necessaria per provare che la Lindaro SA ha utilizzato il 30 % del proprio patrimonio per un’attività esclusa dall’imposta (per il 100 % si applica l’art. 83 cpv. 2 OIVA) e che nel 2023 ha acquistato i beni da trasferire al prezzo di 969 300 franchi (incl. 7,7 % IVA) prima di utilizzarli.
Base per la deduzione dell’imposta precedente (in CHF) | Imposta precedente (in CHF) | |
Prezzo d’acquisto nel 2023 escl. 7,7 % IVA | 900 000 | 69 300 |
parte che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (30 %) | - 20 790 | |
parte deducibile | 48 510 | |
ammortamenti per gli anni 2023 (= anno dell’utilizzazione) fino al 2024 (= ultimo anno trascorso): 2 anni al 20 % = 40 % di 48 510 CHF | - 19 404 | |
Correzione a favore dell’AFC | 29 106 |
La correzione di 29 106 franchi va dichiarata alla cifra 415 del rendiconto S06/2025. Ne risulta un onere fiscale.
[Illustrazione: nell’originale] | Per quel che concerne le correzioni relative alle posizioni debitori e creditori riprese nell’ambito della procedura di notifica, si rimanda alle spiegazioni contenute nell’info IVA Procedura di notifica. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 83 e 79 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).