2.1.5 Prestazioni eseguite da un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 12 febbraio 2021

AFC · Info IVA 14 · n. 2.1.5 · Italiano

L’imposta sull’acquisto deve essere pagata dal destinatario della prestazione soltanto se la relativa prestazione (prestazione di servizi o fornitura di beni immobili) è stata eseguita da un’impresa con sede all’estero (vi rientrano sia le imprese con sede commerciale all’estero che gli stabilimenti d’impresa all’estero di imprese con sede sul territorio svizzero) che non è iscritta nel registro dei contribuenti IVA.

Per contro, se un’impresa con sede all’estero è iscritta nel registro dei contribuenti IVA al momento dell’esecuzione delle prestazioni sul territorio svizzero, le prestazioni ch’essa esegue non soggiacciono all’imposta sull’acquisto presso il destinatario della prestazione. In tal caso, l’impresa dispone di un numero IVA e deve essa stessa conteggiare l’IVA. Il registro IDI (www.uid.admin.ch) consente di accertare se il prestatore è iscritto nel registro IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Se l’impresa con sede all’estero viene iscritta nel registro dei contribuenti IVA soltanto successivamente e con effetto retroattivo, l’AFC rinuncia ad addebitare a posteriori l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero se l’impresa con sede all’estero dimostra che il destinatario della prestazione ha già pagato l’imposta sull’acquisto per tale prestazione.

[Illustrazione: nell’originale]

Si rinuncia del tutto all’iscrizione retroattiva dell’impresa con sede all’estero se si dimostra che, dal momento della prima esecuzione di prestazioni sul territorio svizzero, sono state eseguite esclusivamente prestazioni per le quali è stata versata l’imposta sull’acquisto.