2.1.2 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 14 · n. 2.1.2 · Italiano

(art. 8 cpv. 1 LIVA)

Di massima sottostanno al principio del luogo del destinatario tutte le prestazioni di servizi, a meno che non trovi applicazione una delle eccezioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere a–g LIVA.

Sottostanno al principio del luogo del destinatario, ad esempio le seguenti prestazioni di servizi:

  • la cessione e la concessione di diritti immateriali;

  • le prestazioni nel settore pubblicitario;

  • le prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;

  • le prestazioni di servizi di management;

  • l’elaborazione dati;

  • i corsi interattivi a distanza;

  • il prestito di personale;

  • le prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni;

  • l’acquisto di diritti di emissione e di diritti analoghi ([Illustrazione: nell’originale] anche cifra 2.5).

Tutte le prestazioni di servizi elencate all’articolo 8 capoverso 2 lettere a–g LIVA non sottostanno al principio del luogo del destinatario e non soggiacciono pertanto all’imposta sull’acquisto.

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori dettagli sulle prestazioni di servizi elencate all’articolo 8 capoverso 2 LIVA sono contenuti nell’info IVA Luogo della prestazione.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b, art. 8 e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).