2.1.2 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario
Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 14 · n. 2.1.2 · Italiano
(art. 8 cpv. 1 LIVA)
Di massima sottostanno al principio del luogo del destinatario tutte le prestazioni di servizi, a meno che non trovi applicazione una delle eccezioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere a–g LIVA.
Sottostanno al principio del luogo del destinatario, ad esempio le seguenti prestazioni di servizi:
la cessione e la concessione di diritti immateriali;
le prestazioni nel settore pubblicitario;
le prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;
le prestazioni di servizi di management;
l’elaborazione dati;
i corsi interattivi a distanza;
il prestito di personale;
le prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni;
l’acquisto di diritti di emissione e di diritti analoghi ([Illustrazione: nell’originale] anche cifra 2.5).
Tutte le prestazioni di servizi elencate all’articolo 8 capoverso 2 lettere a–g LIVA non sottostanno al principio del luogo del destinatario e non soggiacciono pertanto all’imposta sull’acquisto.
[Illustrazione: nell’originale] | Maggiori dettagli sulle prestazioni di servizi elencate all’articolo 8 capoverso 2 LIVA sono contenuti nell’info IVA Luogo della prestazione. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b, art. 8 e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).