2.3.1 Principio

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 14 · n. 2.3.1 · Italiano

Soggiacciono all’imposta sull’acquisto tutte le forniture di beni immobili:

  • eseguite sul territorio svizzero;

  • la cui controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera b LIVA non fa parte della base di calcolo dell’imposta sull’importazione;

  • che non sono escluse o esenti dall’imposta (art. 45a LIVA; →  cifra 2.1.4);

  • che sono eseguite da un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA (→ cifra 2.3.2);

  • che non sono messi a disposizione per l’uso o per il godimento.

[Illustrazione: nell’originale]

Per le forniture di energia elettrica, di gas e di teleriscaldamento vedi cifra 2.4.