2.3.1 Principio
Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 14 · n. 2.3.1 · Italiano
Soggiacciono all’imposta sull’acquisto tutte le forniture di beni immobili:
eseguite sul territorio svizzero;
la cui controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera b LIVA non fa parte della base di calcolo dell’imposta sull’importazione;
che non sono escluse o esenti dall’imposta (art. 45a LIVA; → cifra 2.1.4);
che sono eseguite da un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA (→ cifra 2.3.2);
che non sono messi a disposizione per l’uso o per il godimento.
[Illustrazione: nell’originale] | Per le forniture di energia elettrica, di gas e di teleriscaldamento vedi cifra 2.4. |