1.2.1 Base legale (art. 957 CO)
Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione
In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024
AFC · Info IVA 16 · n. 1.2.1 · Italiano
L’articolo 957 CO contiene disposizioni relative all’obbligo di tenere la contabilità. I capoversi 2 e 3 riguardano le microimprese, che devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (nel dettaglio, → cifra 1.6).
a. | Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti: | |
1. | le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio; | |
2. | le persone giuridiche. | |
b. | Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio: | |
1. | le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio; | |
2. | le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio; | |
3. | le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC. | |
c. | Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti. | |