1.2.1 Base legale (art. 957 CO)

Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione

In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024

AFC · Info IVA 16 · n. 1.2.1 · Italiano

L’articolo 957 CO contiene disposizioni relative all’obbligo di tenere la contabilità. I capoversi 2 e 3 riguardano le microimprese, che devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (nel dettaglio, → cifra 1.6).

a.

Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

1.

le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;

2.

le persone giuridiche.

b.

Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:

1.

le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;

2.

le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;

3.

le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC.

c.

Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.