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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
4Il recesso e l’esclusione producono effetti
solo se sono osservate le prescrizioni sulla
riduzione del capitale sociale, a meno che il
socio uscente sia tacitato mediante patrimonio
eccedente il capitale sociale o che la sua quota
sia realizzata in conformità delle norme sulla
mora nei versamenti o sia assunta da un altro
socio.
II. Recesso adesivo Art. 822a
1I gerenti informano immediatamente gli altri soci di una dichiarazione di recesso fondata sullo statuto o di un’azione di recesso per gravi motivi.
2Ciascuno degli altri soci ha il diritto, entro un mese a partire dalla ricezione della notizia,
a. di dichiarare ai gerenti che si associa al recesso, qualora sia data una causa di recesso prevista dallo statuto;
b. di aderire con una propria azione all’azione di recesso per gravi motivi.
3Il socio uscente e i soci che hanno aderito al suo recesso vanno trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali.
4Tali disposizioni non si applicano all’esclusione di un socio in virtù di una disposizione statutaria o per gravi motivi.
III. Esclusione Art. 822b
1Lo statuto può prevedere motivi in virtù dei quali l’assemblea dei soci può deliberare l’esclusione di un socio dalla società.
2È fatta salva l’esclusione giudiziaria per gravi motivi, ad istanza della società.
IV. Tacitazione Art. 822c
1In caso di recesso per gravi motivi, di esclusione o di azione tendente allo scioglimento, il socio uscente ha diritto al valore reale delle sue quote sociali. Qualora preveda il diritto di recesso, lo statuto stabilisce l’ammontare e le modalità della tacitazione.
2In ogni caso, l’effetto della tacitazione è limitato all’ammontare del capitale proprio liberamente disponibile al momento in cui il diritto alla tacitazione è esigibile. Tale