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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

scioglimento per gravi motivi. Il tribunale può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati, in particolare la tacitazione del socio attore col versamento del valore reale;

5. per gli altri motivi previsti dalla legge. 5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

2Qualora la società manchi degli organi necessari, il tribunale può, ad istanza di un socio, di un creditore o dell’ufficiale del registro di commercio, pronunciare lo scioglimento della società, se questa entro un congruo termine non si pone in consonanza alla legge.

3Se è proposta l’azione, il tribunale può, ad istanza di una parte, ordinare misure provvisionali.

4Alle conseguenze dello scioglimento sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

B. Notificazione al registro di B. Notificazione al registro di commercio commercio Art. 821 Art. 821

Lo scioglimento della società, eccetto che Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per il fallimento di questa, dev'essere avvenga per fallimento o sentenza giudiziaria, notificato dai gerenti per l'iscrizione nel dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio. registro di commercio dal gerente o, se vi

sono più gerenti, dal presidente e da un gerente.

C. Recesso ed esclusione C. Recesso ed esclusione pronunciata dal giudice I. Recesso Art. 822 Art. 822

1Lo statuto può dare ai soci il diritto di1 Lo statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere recedere dalla società e farne dipendere l'esercizio da determinate condizioni. l'esercizio da determinate condizioni.

2Ogni socio può chiedere al giudice, per gravi2 Ogni socio può chiedere al tribunale, per motivi, l'autorizzazione di recedere dalla gravi motivi, l’autorizzazione di recedere società ovvero lo scioglimento di questa. dalla società. Su domanda, il tribunale può

disporre la sospensione, durante la procedura, dei diritti e dei doveri derivanti dalla qualità di membro o ordinare altre misure provvisionali a garanzia della posizione del socio attore.

3La società può, per gravi motivi, chiedere al

giudice l'esclusione d'un socio, qualora a

questo provvedimento annuisca la

maggioranza dei soci che rappresenti in pari

tempo più della metà del capitale sociale.