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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
almeno i due terzi del capitale sociale della società anonima.
II. Diritti degli azionisti Art. 825 Art. 825 abrogato
1Ogni azionista, che non partecipa alla nuova società o che vi partecipa soltanto con una parte delle sue azioni, può chiederle il pagamento della quota proporzionale che gli spetta nel patrimonio della società disciolta.
2Questa quota è calcolata in base a un bilancio, il quale nella assemblea generale degli azionisti deve ottenere una maggioranza favorevole di tre quarti almeno del capitale sociale rappresentato.
III. Diritti dei creditori Art. 826 Art. 826 abrogato
1Il patrimonio della società disciolta passa senz'altro con la iscrizione della nuova società a quest'ultima.
2Immediatamente dopo l'iscrizione della nuova società nel registro di commercio, i creditori della società disciolta devono essere diffidati, mediante pubblicazione, conforme alle norme statutarie e ripetuta tre volte, a notificare i loro crediti entro un congruo termine; la pubblicazione avvertirà i creditori che la nuova società diventerà loro debitrice, salvo espressa opposizione da parte loro.
3I creditori, che notificano i loro crediti senza accettare la nuova società come debitrice, devono essere soddisfatti o garantiti. Solo dopo che i diritti di tutti questi creditori sono stati salvaguardati nel modo indicato, possono essere eseguiti pagamenti agli azionisti col patrimonio della società disciolta.
4I gerenti rispondono personalmente ed in solido, verso i creditori della società disciolta, dell'osservanza di queste norme.
5Lo scioglimento della società dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio. La cancellazione della società disciolta dev'essere chiesta dopo che siano stati soddisfatti o garantiti i creditori che non accettano come debitrice la nuova società.