Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine
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6.8.9.2 Disposizioni penali (art. 96)
In considerazione dell'introduzione delle sanzioni amministrative, l'avamprogetto limita fortemente l'adozione di provvedimenti di diritto penale (art. 96), cosa che la SSR approva. Singole critiche si riferiscono alla multa pari al massimo a fr. 5'000 per coloro che non notificano l'apparecchio di ricezione (art. 96); PPD, TeleSuisse, PRS, Radio Sunshine, Radio Argovia, Pool 2000 e TeleNewsCombi la considerano eccessiva. La multa per casi gravi stabilita nell'art. 96 cpv. 2 (fr. 100'000.-) è considerata invece troppo bassa dal PPD per avere un e ffetto dissuasivo.
6.8.9.3 Rimedi giuridici (art. 95)
Swisscable, ASUT e SICTA chiedono un'impostazione più unitaria dei rimedi giuridici nella LRTV e nella LTC. Il Cantone AG definisce troppo complicata la via gerarchica proposta. La SSR approva l'impostazione dei rimedi giuridici su due livelli. Tenuto conto della protezione dei diritti fondamentali e nonostante il possibile carico supplementare, il Tribunale federale considera corretto il fatto che, nell'ambito del rilascio o del rifiuto di diritti d'accesso, vi sia la possibilità di un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (art. 95 cpv. 1 secondo periodo).
6.8.10 Vigilanza sul contenuto delle trasmissioni di tipo redazionale (art. 87
segg.)
Per quanto riguarda le disposizioni sulla vigilanza dei programmi sono state inoltrate numerose osservazioni, con particolare riferimento alla competenza (integrazione nella Commissione, mantenimento dell’AIRR, creazione di un Consiglio dei media), riportate al capitolo 6.7.2.2.
Il Cantone NE constata che fondamentalmente le modifiche previste non dovrebbero dissuadere i possibili ricorrenti.
6.8.10.1 Istituzione di organi di mediazione regionali
Controversa è anche la modifica nel campo degli organi di mediazione preposti che, conformemente all'art. 87 cpv. 1 dell'avamprogetto, non sono più ordinati da ogni singolo emittente, bensì stabiliti dalla Commissione nelle tre regioni linguistiche. L'istituzione di organi di mediazione delle regioni linguistiche è accolta favorevolmente dal Tribunale federale, dai Cantoni BS e BL, dal FRC, dall'ACSI, dal Medien-Forum come pure da SSM, Consiglio della stampa e AIRR, che richiedono quattro organi di mediazione invece di tre. Vogliono invece mantenere il sistema attuale il Cantone GE e VS, USAM, PubS, SWA, Promarca, IGEM, Unione delle donne cattoliche, CRR, Tamedia/TV3, SSR, Consiglio del pubblico DRS, CRRT e le società affiliate della SSR RFZ e RGB.
La SSR chiede lo stralcio dell'art. 89 cpv. 5, che prevede la possibilità di fatturare i costi all'emittente dopo il trattamento del reclamo. Questa disposizione è in contraddizione con tutti i regolamenti di procedura correnti, secondo cui le spese giudiziarie sono a carico della parte soccombente. Non sono chiare le condizioni in base alle quali l'organo di mediazione può fatturare i costi.