Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine

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di telecomunicazioni, che significativamente non era oggetto del mandato del Consiglio federale al DATEC. Esprimono preoccupazione anche PS, USS, ASUT e SICTA. La nuova possibilità è per contro accolta favorevolmente da VIT, Sunrise e tendenzialmente anche dalla SSR.

Controverso è anche il nuovo capoverso 8, secondo cui per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste un obbligo d'interconnessione (e il Consiglio federale può prevedere delle deroghe). Swisscom e Swiss CB Organisation chiedono lo stralcio senza sostituzione, perché altrimenti si pregiudica l'accesso non discriminatorio alle reti via cavo (monopolistiche) e in particolare a Cablecom. Cablecom ritiene giusto che non vi sia un obbligo d'interconnessione; non è invece chiaro perché e secondo quali criteri il Consiglio federale debba prevedere delle deroghe a questo principio. VIT e Sunrise definiscono a loro volta la disposizione come non sufficientemente concreta. La SSR invece accoglie favorevolmente la regolamentazione proposta.

6.8.12.2 Trasferimento di compiti normativi alla Commissione

Con la proposta revisione della LTC numerose competenze vengono trasferite dalle autorità federali alla Commissione indipendente (art. 4 cpv. 2, 11, 13, 18, 25 segg., 28, 31 segg. 55, 58 segg., 62 cpv. 2, 64 cpv. 2). La Swisscom contesta il fatto che la Commissione – contrariamente all'ambito LRTV – è incaricata di svolgere compiti normativi in parte molto estesi. Nel contempo si riducono notevolmente i rimedi giuridici. Questa elementare violazione del principio della suddivisione dei poteri non è sostenibile in uno Stato di diritto organizzato democraticamente. La delega di compiti legislativi deve pertanto limitarsi all'emanazione di disposizioni di portata secondaria. Inoltre vanno annullate le competenze legislative nel campo degli elementi d'indirizzo (art. 28 cpv. 3 e 4).

6.8.12.3 Rimedi giuridici e regole procedurali

La Swisscom chiede che nella LTC si prevedano gli stessi rimedi giuridici dalla LRTV, ad eccezione del rilascio di concessioni di radiocomunicazione mediante gara pubblica. Innanzi tutto si critica il fatto che le vie legali si fermano alla Commissione di ricorso e non più al Tribunale federale (art. 61 cpv. 1 avamprogetto LTC). La motivazione addotta del confronto con gli acquisti pubblici non regge. Contro l'esclusione della possibilità di adire al Tribunale federale si sono espressi anche VIT, ASUT, SICTA e Sunrise. Il Tribunale federale reputa invece giustificata la soluzione prevista, tenuto conto della volubilità del settore delle telecomunicazioni.

La Swisscom critica anche il termine di sei mesi entro il quale la Commissione di ricorso deve pronunciarsi (art. 61 cpv. 1 secondo periodo), che potrebbe compromettere le garanzie procedurali nell'ambito dei diritti dell'uomo. La SSR chiede invece di ridurre la scadenza a quattro mesi.

Le previste deroghe alle garanzie procedurali di diritto amministrativo nel campo del rilascio di concessioni (art. 24 cpv. 2 terzo periodo avamprogetto LTC) hanno anch'esse dato adito a osservazioni critiche. VIT, ASUT, SICTA e Sunrise si oppongono alla limitazione dei diritti di parte. La Swisscom ammette una deroga solo se le particolarità della gara pubblica lo impongono. Fondamentalmente d'accordo