Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

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3 Pareri e proposte

31 Pareri sulle grandi linee dell'avamprogetto inviato in consultazione

311 Stati terzi sicuri

Art. 6a (nuovo) Autorità competente

1 L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo e all'allontanamento dalla Svizzera.

2 Il Consiglio federale, sulla base di accertamenti propri, può designare: a. come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati nei quali non vi è pericolo di persecuzioni; b. come Stati terzi sicuri, gli Stati nei quali vi è una protezione effettiva dal respingimento giusta l'articolo 5 capoverso 1.

3 Il Consiglio federale esamina periodicamente le decisioni giusta il capoverso 2.

Art. 23 Decisioni all'aeroporto

1Se l'entrata all'aeroporto non è autorizzata, l'Ufficio federale può:

a. rifiutare la domanda d'asilo, se, conformemente all'interpretazione concorde sua e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, non vi è manifestamente alcun pericolo di persecuzione nel Paese d'origine o di provenienza;

b. non entrare nel merito della domanda d'asilo, se il richiedente l'asilo può ritornare in uno Stato nel quale ha soggiornato in precedenza e che è sicuro giusta l'articolo 6a capoverso 2 lettera b o nel quale può chiedere protezione; c. non entrare nel merito della domanda, se il richiedente l'asilo può partire alla volta di uno Stato che, in base a un trattato, è competente a eseguire la procedura d'asilo e d'allontanamento; d. non entrare nel merito della domanda d'asilo, se in uno Stato terzo vivono parenti o altre persone nei confronti dei quali vi sono legami stretti e lo Stato terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo.

2La decisione giusta il capoverso 1 va notificata entro 15 giorni dall'inoltro della domanda. Se la durata della procedura supera i 15 giorni, l'Ufficio federale autorizza l'entrata in Svizzera. Se è allontanato, il richiedente l'asilo può essere trattenuto all'aeroporto soltanto fino al prossimo volo regolare a destinazione dello Stato d'origine, di provenienza o terzo, ma al massimo sette giorni. È fatta riserva dell'articolo 112.

3 Se l'entrata è autorizzata nonostante vi sia una decisione giusta il capoverso 1, quest'ultima resta eseguibile anche dopo l'entrata in Svizzera.

Art. 34 Titolo nonché cpv. 1 e 3 (nuovo)

Non entrata nel merito nel caso di protezione da persecuzioni all'estero

1Abrogato (cfr. art. 6a cpv. 2)

3 Di regola non si entra nel merito di domande d'asilo o ricorsi, se il richiedente l'asilo: a. può ritornare in uno Stato nel quale ha soggiornato in precedenza e che è sicuro giusta l'articolo 6a capoverso 2 lettera b o nel quale può chiedere protezione; b. può partire alla volta di uno Stato che, in base a un trattato, è competente a eseguire la procedura d'asilo e d'allontanamento; c. ha parenti o altre persone che vivono in uno Stato terzo nei confronti dei quali vi sono legami stretti e lo Stato terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo.