Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/5: Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule embrionali staminali (Legge sulla ricerca embrionali, EFG) · 41 pagine
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caso della ricerca sugli embrioni di quanto lo sia nel caso della ricerca sulle cellule staminali embrionali.
La grande maggioranza dei gruppi che si esprimono in linea di principio contro il disegno di legge ritiene più facile accettare l'idea di un campo d'applicazione più limitato – nel senso del male minore. Questi gruppi, inoltre, constatano spesso l'inconciliabilità con l'articolo 17 della LPAM (divieto di conservazione degli embrioni).
2.3 Aspetti fondamentali relativi all'abbinamento della produzione di cel-
lule staminali a progetti di ricerca concreti
I partecipanti alla consultazione sono stati invitati a prendere posizione sulla questione dell'abbinamento della produzione di cellule staminali con un progetto di ricerca concreto. Si trattava in sostanza di conoscere se si riteneva che la produzione di cellule staminali embrionali dovesse essere permessa anche in vista di un futuro progetto di ricerca concreto, così come previsto nel disegno di legge, o se dovesse essere consentita solo in vista di un concreto progetto di ricerca.
Ca. il 40% degli appena settanta partecipanti alla consultazione che si sono chiaramente espressi su questo tema privilegiano l'abbinamento con un concreto progetto di ricerca mentre il restante 60% vorrebbe che fosse consentita la produzione di cellule staminali embrionali anche in vista di futuri progetti di ricerca. Tre gruppi propongono di permettere in linea di massima la produzione solo in vista di progetti di ricerca ma di permetterla, in casi eccezionali, anche per progetti futuri. Altri tre partecipanti alla consultazione fanno delle osservazioni sul tema senza tuttavia pronunciarsi a favore o contro una delle varianti.
A sostegno di un abbinamento con un progetto di ricerca concreto si avanza la tesi del pericolo della commercializzazione e dell'abuso delle cellule staminali embrionali prodotte „per scorta“ e il timore che così non potrebbe più essere garantita la non utilizzazione di un numero di embrioni superiore allo stretto necessario. Contro l'abbinamento vengono addotti i seguenti argomenti: il collegamento ad un progetto concreto non sarebbe ragionevole né dal punto di vista scientifico né dal punto di vista pratico, dal momento che l'utilizzo delle cellule staminali embrionali tenderebbe infatti a crescere, perché per ogni progetto dovrebbe essere prodotta una propria linea di cellule staminali. Se fosse consentita la derivazione di cellule staminali embrionali „per scorta“, determinati laboratori potrebbero specializzarsi in questi procedimenti, il che consentirebbe di ridurre il consumo di embrioni.
2.4 Aspetti fondamentali relativi alprincipio della sussidiarietà della pro-
duzione di cellule staminali e della ricerca con embrioni soprannume-
rari
Sotto questo principio rientrano le seguenti due varianti, indipendenti l'una dall'altra:
Variante A: possono essere derivate cellule staminali embrionali solo se non esistono ancora in Svizzera cellule staminali embrionali idonee.
Nel disegno di legge questa variante della sussidiarietà non è prevista, come risulta dall'articolo 8.
Variante B: è consentito fare ricerche sulle cellule staminali embrionali e sugli embrioni soprannumerari solo quando l'obiettivo della ricerca non è conseguibile con altri mezzi. Ciò significa, in base allo stato attuale delle conoscenze, soprattutto la ricerca con cellule staminali