Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/5: Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule embrionali staminali (Legge sulla ricerca embrionali, EFG) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

UniGE è dell'opinione che il principio di sussidiarietà previsto dalla variante A sia sì allettante dal punto di vista etico ma che non corrisponda alla realtà del lavoro dei ricercatori, poiché la ricerca tenderebbe a privilegiare l'importazione di una linea di cellule staminali già esistente all'estero piuttosto che produrne una in Svizzera.

Sussidiarietà ai sensi della variante B:

Complessivamente si fa riferimento alla variante B della sussidiarietà in 16 pareri. Sono quelle di: BE, FR, GE, SG, FDP, SVP, UniNE, CKKS, JurCH, KSM, NOGE, SBV, SEK, SLFV, SVKB e C.M.-S. Tutte e 16 si esprimono a favore di questa variante della sussidiarietà, sono cioè del parere che debba essere data la preferenza alla ricerca con cellule staminali adulte, quando questo non vada a scapito del progetto di ricerca.

I partecipanti alla consultazione ritengono che con l'applicazione del principio venga utilizzato un minor numero di embrioni soprannumerari. La ricerca con cellule staminali adulte, o con cellule staminali embrionali di animali, viene considerata, sotto il profilo etico, meno problematica.

La proposta di formulazione di C.M.-S. è la seguente: nuovo articolo 8 capoverso 2 lettera b: „La ricerca con cellule staminali embrionali è giustificata solo se e fintantoché non sia possibile conseguire risultati equivalenti nella ricerca con cellule staminali adulte.“

BE osserva che la verifica potrebbe essere in pratica particolarmente difficile.

UniNE aggiunge che l'applicazione del principio è importante perché solo così sarebbe possibile attuare il principio della proporzionalità. Anche nel protocollo aggiuntivo del Consiglio d'Europa sulla ricerca biomedica è sancito il principio della proporzionalità.

2.5 Aspetti fondamentali relativi alle disposizioni penali

Ai partecipanti alla consultazione è stato inoltre chiesto se le disposizioni penali proposte appaiono appropriate, se cioè producono l'effetto dissuasivo desiderato. In 63 dei pareri pervenuti ci si esprime esplicitamente su questa questione (vedasi osservazioni relative all'art. 23 e 24).

Per ca. il 55% dei partecipanti alla consultazione le misure predisposte appaiono appropriate e sufficientemente esemplari. Viene però ripetutamente fatto notare che non si è sicuri se questo effetto dissuasivo sia valido anche per l'industria farmaceutica o solo per le università in cui verrebbe condotta la ricerca in questo campo. Tre dei sostenitori ritengono che le pene massime siano „al limite inferiore“. In un'occasione viene fatto cenno al fatto che sarebbe auspicabile un coordinamento con la LPAM poiché la stessa fattispecie verrebbe disciplinata diversamente.

Ca. il 25% dei partecipanti alla consultazione considerano le pene massime non sufficienti, né nei confronti dell'industria farmaceutica né nei confronti delle università. Viene per esempio proposto di aumentare il limite massimo delle multe a un milione di franchi, di fissare una pena minima per legge o di comminare, come pena minima, un anno di detenzione.

Il massimo delle pene previsto è considerato troppo severo solo da un partecipante alla consultazione.

I restanti partecipanti alla consultazione non si esprimono né positivamente né negativamente sulle norme penali, ma affermano o che si tratta di una questione difficile da valutare o che non rientra nella loro sfera di competenza. In ultima analisi l'effetto dissuasivo delle pene dipende dalla loro applicazione da parte dei tribunali. In un caso viene sollevata la questione