Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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un’omologazione OnE, che nessuno svilupperà più un prodotto solo per la “piccola” Svizzera. Per APDP [16] non sono comprensibili nemmeno gli elevati emolumenti per un’omologazione raccomandata da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

5.7 Ordinanza del DFI concernente la classificazione delle sostanze

Commenti ai singoli articoli

Art. 2 Classificazioni europee

Cpv. 2

L’INSAI [102] è dell’avviso che in questo capoverso oltre al Seco si debba menzionare anche l’INSAI in qualità di organo di sorveglianza nella prevenzione di malattie professionali in tutte le aziende in Svizzera soggette alla LAINF, e dei principali settori utilizzanti prodotti chimici giusta gli articoli 49 e 50 dell’OPI. SSI [162] chiede che vengano precisate le modifiche di cui si parla.

Art. 3 Classificazioni svizzere

SGCI [56] e USVP [38] chiedono di limitare le classificazioni svizzere alle sostanze non ancora classificate giusta l’articolo 2 capoverso 1. Appena le sostanze saranno classificate dall’UE, la classificazione dovrà essere recepita dalla Svizzera. Secondo SSI [162] non è chiaro quale sia la classificazione prioritaria di una sostanza classificata ufficialmente sia dall’UE sia dalla Svizzera.