Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 81Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 2 Obbligo di pagare emolumenti

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono, con riferimento alla facoltà delle autorità esecutive di delegare determinati compiti di cui all’articolo 43 LPAmb e all’articolo 36 LPChim, che il capoverso 1 sia completato come segue: “In tal caso i costi complessivi non devono superare il limite di spesa stabilito giusta l’allegato.”

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

APDP [16] chiede che per il calcolo degli emolumenti si adotti il seguente principio: “Nessun emolumento o al massimo fino a 300 franchi per ogni atto ufficiale.”

Art. 4 Riduzione e condono dell’emolumento

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che i motivi importanti per una riduzione o un condono dell’emolumento siano fissati ai fini dell’uguaglianza giuridica.

Art. 6 Acconto

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che sia stralciato il passo “in caso di domicilio o sede sociale all’estero”, perché in base ai requisiti dell’articolo 13 OPChim è dato sempre un interlocutore, in senso giuridico, in Svizzera.

Art. 8 Scadenza

APDP [16] è dell’opinione che nel caso di rigetto di una domanda o di una proposta non si debba riscuotere alcun emolumento.

Osservazioni in merito all’allegato

I. Emolumenti secondo l’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) Numero 1 Esame delle notifiche di nuove sostanze

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che gli emolumenti siano ridotti. Nel caso in cui esista già un dossier dell’UE, la valutazione non deve essere ripetuta bensì solo certificata d’ufficio. In tali casi è giustificato soltanto il limite inferiore di spesa.

Numero 2 Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che nell’articolo 55 OPChim sia introdotto un capoverso aggiuntivo secondo cui non sono dovuti emolumenti per la presentazione dei dati se il superamento dei quantitativi soglia avviene prevalentemente nello Spazio economico europeo.

Numero 3 Trattamento di una comunicazione

SGCI [56] presenta una proposta in via subordinata: l’emolumento per la comunicazione va stralciato se le sue proposte relative agli articoli 21 e 22 OPChim non vengano accolte, ossia se l’obbligo di comunicazione non viene ridotto in misura notevole. ecoswiss [60] chiede l’abrogazione di questo emolumento.

Numero 4 Disciplinamenti transitori

SGCI [56] ed ecoswiss [60] fanno presente i riferimenti sbagliati ai numeri 4.1 e 4.2.

Il numero 4.1 dovrebbe riguardare le notifiche di cui all’articolo 93 OPChim (500-2’500.-) e il numero 4.2 le comunicazioni di cui all’articolo 94 OPChim (500.-). Secondo il rapporto esplicativo, per gli annunci di vecchie sostanze e preparati non si dovrebbero riscuotere emolumenti. Diversi altri partecipanti alla consultazione (EIO [12], UP [26], USVP [38], M [65] ed econom [104]) fanno presente che in base al nuovo diritto di classificazione autonoma non sarebbe giustificata la riscossione di emolumenti per gli annunci di vecchie sostanze e preparati, come prevedeva d’altronde il sistema precedente di classificazione autonoma di prodotti destinati all’artigianato.

II. Emolumenti secondo l’ordinanza sui biocidi (OBioc)

Per SGCI [56] ed ecoswiss [60] gli emolumenti per l’omologazione di biocidi sono troppo elevati. A USVP [38] ed econom [104] appaiono eccessivi soprattutto gli emolumenti per un’omologazione OE (CHF 4 000-11 500), e chiedono una riduzione degli emolumenti per le omologazioni regolari e per il loro rinnovo. Date le dimensioni ridotte del mercato svizzero e del limitato volume di mercato dei prodotti interessati (sono menzionati, tra gli altri, i prodotti per la protezione del legno, i funghicidi e le pitture per facciate), SGCI [56], ecoswiss [60], USVP [38] ed econom [104] ritengono che emolumenti elevati ostacolino lo sviluppo e l’introduzione di nuovi prodotti, e congelino lo stato della tecnica. Il freno all’introduzione di prodotti innovativi non sarebbe tuttavia nell’interesse della protezione dell’ambiente e della salute. ACIMA [40] chiede che si debbano evitare spese di omologazione proibitive che potrebbero bloccare lo stato della tecnica inibendo il progresso. SGCI [56] fa presente che già con gli emolumenti previsti dall’ordinanza sui prodotti fitosanitari, decisamente più bassi, si è raggiunta probabilmente la “soglia del dolore” per alcuni prodotti di nicchia. Nel mercato dei biocidi, caratterizzato da dimensioni altrettanto ridotte, tale soglia è stata probabilmente già superata. APDP [16] fa presente, con riferimento agli emolumenti per