Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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Osservazioni in merito all’allegato
1 Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che l’allegato III della Convenzione PIC sia inserito nella presente ordinanza quale allegato 2 facendo presente che nell’avamprogetto di ordinanza non risultano evidenti le sostanze PIC non vietate o assoggettate a severe restrizioni in Svizzera, per le quali, in caso di esportazione, esistono, oltre ai requisiti relativi alle informazioni di accompagnamento (art. 5), un obbligo di notifica di esportazione (art. 3), restrizioni di esportazione (art. 4) e l’obbligo di annunci annuali di esportazione (art. 6). Inoltre SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che l’allegato 1 e il nuovo allegato 2 siano adeguati alla Convenzione PIC aggiornata prima che l’OIEPChim entri in vigore. Tale adeguamento può essere eseguito solo dopo la COP 1 (settembre 2004).
5.5 Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio
Osservazioni di carattere generale
ecoswiss [60] e SGCI [56] accolgono con favore il raggruppamento delle disposizioni previgenti in un’unica ordinanza del Consiglio federale. APDP [16] chiede che le prove condotte sul campo per verificare gli effetti di prodotti non siano assoggettate alla BPL. Secondo GL [47], GR [99], AI [117] e BD ZH [119] va garantito che la BPL in futuro non sia necessaria anche per l’analitica ambientale. Per tali studi, la prassi utilizza il comprovato sistema qualità ISO/IEC 17025. GL [47] e SH [22] chiedono pertanto che l’OBPL non comporti inutili ostacoli e accavallamento di competenze negli studi condotti nell’ambito dell’esecuzione del diritto concernente la protezione delle acque e la protezione dell’ambiente.
Per quanto riguarda l’archiviazione, SGAH [85] si chiede dove finiranno i risultati degli studi se un centro di saggio non esisterà più.
Commenti ai singoli articoli
Art. 3 Definizioni
Dato che le ispezioni sono un elemento essenziale della procedura BPL, ecoswiss [60] e SGCI [56] chiedono di integrare tale termine analogamente all’OBPL del 2 febbraio 2002.
Sezione 2: Principi di BPL e loro controllo Art. 4 Principi di BPL
Swissmedic propone di utilizzare la denominazione breve “Swissmedic” in luogo del termine “Istituto”, in analogia alle sigle “UFSP” e “UFAFP” usate nello stesso articolo.
Art. 5 Domanda
EPFL [123] è del parere che andrebbero inclusi anche i centri di saggio che eseguono studi ecotossicologici.
Art. 7 Verifica di studio
Cpv. 1 lett. b
SGAH [85] ritiene che nel testo francese l’espressione “étude déterminée” non sia univoca e andrebbe sostituita con “l’étude en question”.
Art. 12 Obbligo di notifica
Siccome nelle imprese operanti su scala globale, le ristrutturazioni sono all’ordine del giorno, ecoswiss [60] e SGCI [56] ritengono sia necessario precisare che cosa s’intende per cambiamenti “in misura notevole”.
Sezione 3: Prova del rispetto dei principi di BPL Art. 13
Cpv. 2
ecoswiss [60] e SGCI [56] sono del parere che i requisiti vadano precisati e siano definite le eccezioni.
Art. 17 Carattere confidenziale dei dati
Affinché sia garantita un’applicazione rigida dell’articolo 17, EKK [13] chiede di cancellare nel rapporto esplicativo l’espressione “in linea di principio”.