Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 80Fedlex · Rapporto sui risultati

Osservazioni in merito agli allegati

2 Principi di BPL

1.4 Responsabilità del personale

Cpv. 4

Per quanto concerne le misure di sicurezza sul lavoro, secondo l’INSAI [102] si deve fare riferimento almeno alla LAINF ed, eventualmente, anche all’OPI.

5.6 Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici

Osservazioni di carattere generale

Secondo KFN [5] le spese correlate all’onere risultante presupporrebbero un livello dei prezzi diverso da quello realizzabile con i prodotti di massa minerali fabbricati in maniera tradizionale. Per SKW [62] il massiccio aumento degli oneri relativi alle sostanze farà aumentare sensibilmente i prezzi nazionali dei prodotti, svantaggiando le aziende nazionali con stabilimenti produttivi in Svizzera in concorrenza con le imprese dell’UE. Firmenich stima le maggiori spese causate all’azienda dall’OPChim a oltre 200 000 franchi.

Diversi partecipanti alla consultazione si sono espressi sull’entità degli emolumenti. USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60] ed econom [104] giudicano l’OEPChim troppo costosa. Gli emolumenti sono ritenuti nel loro complesso troppo elevati e tali da inibire l’innovazione specialmente nelle PMI. In particolare gli emolumenti relativi ai nuovi biocidi sono per SGCI [56] elevati al punto tale che l’offerta di prodotti si ridurrà probabilmente in misura eccessiva. Andermatt [93], quale azienda che propone prodotti di nicchia composti da sostanze naturidentiche, teme che i propri prodotti siano destinati a scomparire dal mercato a causa della nuova legislazione in materia di prodotti chimici, specialmente a causa dell’OEPChim ritenuta sproporzionata. APDP [16] respinge tutti gli importi riportati nell’allegato, esosi al punto che le PMI con una vasta gamma di prodotti non potranno mai permetterseli. Se il diritto comunitario sarà recepito sarà possibile immettere i prodotti anche sul mercato svizzero. Per Ciba [51], SGCI [56] ed ecoswiss [60] gli emolumenti riscossi per la notifica di nuove sostanze e nuovi prodotti chimici devono essere adeguati e definiti solo in base agli emolumenti UE, ma tenere conto delle dimensioni del mercato svizzero. SGCI [56] ritiene che gli emolumenti relativi a notifiche e comunicazioni, molto numerosi, debbano essere sensibilmente ridotti. ecoswiss [60] chiede che siano ridotti in particolare gli emolumenti relativi ai prodotti non pericolosi. APDP [16]non vorrebbe per principio alcun emolumento, ma eventualmente emolumenti di 300 franchi al massimo per ogni atto ufficiale.

SGCI [56] ed ecoswiss [60] ritengono che a causa degli emolumenti tanto diversificati sia estremamente difficile valutare le spese effettive di un servizio. Per sicurezza, le imprese dovrebbero ipotizzare gli importi più elevati, ma ciò determinerebbe stime irrealistiche delle spese.

Secondo Ciba [51], se si tiene presente la grandezza del mercato svizzero è inevitabile che tutte le spese non possono coperte dagli emolumenti. Anche ecoswiss [60] ritiene che in tale contesto si debba riconsiderare il grado di copertura dei costi dei servizi erogati. L’adozione di differenti gradi di copertura dei costi per l’OPChim, l’OBioc e per i prodotti fitosanitari sarebbe molto discutibile. Occorrerrebe perciò un’armonizzazione di ampia portata. Per SGCI [56] gli emolumenti dei servizi vanno riconsiderati tenendo conto dei compiti di polizia delle autorità. LU [66] chiede invece che alla luce dell’attuale situazione finanziaria della Confederazione tutti gli emolumenti siano fissati in modo da coprire i costi, in deroga al messaggio concernente la LPChim.

SZ [101] e UK [172] auspicano che nelle ordinanze sugli emolumenti dei Cantoni figurino gli importi limite, analogamente al previgente articolo 77 dell’OV, nonché una definizione del termine “emolumenti”. BE [107] chiede che la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità esecutive cantonali venga disciplinata in modo vincolante. Dato che le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 dell’OV (tasse dei Cantoni) non sono state recepite nella nuova legislazione, NE [74] è del parere che spetti ai Cantoni il compito di unificare le tariffe applicate per evitare disparità di trattamento. Numerosi Cantoni (AI [117], AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], SG [112], SH [22], SO [171], TG [23], TI [118], ZG [46], BD ZH [119]) nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono che nell’OPChim, l’OBioc e l’ORRPChim sia previsto un disciplinamento delle spese relative alle contestazioni nell’ambito dell’esecuzione cantonale.

Commenti ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Per APDP [16] anche gli emolumenti relativi ai prodotti fitosanitari dovrebbero essere inclusi nel campo d’applicazione dell’ordinanza.