Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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6 Domanda di registrazione
USVP [38] chiede che al numero 22 capoverso 1 lettera a 2 venga stralciato “e dei principi attivi” (cfr. commento all’art. 20).
10 Tipi di prodotto
H+ [155] accoglie favorevolmente l’armonizzazione del tipo di prodotto 2 con l’UE.
11 Abrogazione e modifica del diritto vigente
SSIV [71], TI [118] e AR [120] accolgono con favore che le sostanze repellenti ricadano sotto le disposizioni di omologazione dell’ordinanza sui biocidi.
5.4 Ordinanza sull’importazione e l’esportazione di prodotti chimici
Osservazioni di carattere generale
EKK [13] accoglie con favore le disposizioni della presente ordinanza. Si auspica che l’obbligo d’informare e lo scambio d’informazioni non siano ostacolati dalla protezione dei dati, che alla dogana sia concessa la facoltà di controllare i prodotti esenti da permesso o i prodotti dubbi e di vietarne l’importazione in Svizzera, e che si applichino adeguate sanzioni penali. Ciba [51] chiede che l’ordinanza sia adeguata solo di pari passo con le corrispondenti normative e convenzioni internazionali. SGCI [56] ed ecoswiss [60] sono favorevoli a che l’attuazione della Convenzione PIC sia snella e facilmente accessibile per i suoi destinatari. Un allegato 2 aggiuntivo (= allegato 3 della Convenzione PIC) migliorerebbe indubbiamente la certezza giuridica e la facilità di accesso per gli utilizzatori.
Commenti ai singoli articoli Titolo
USVP [38], Ciba [51], SGCI [56], SKW [62], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono un titolo espressivo e conforme al contenuto. SGCI [56] ed ecoswiss [60] propongono che la nuova ordinanza sia denominata “Ordinanza PIC”, titolo da porre almeno fra parentesi invece della denominazione fuorviante “Ordinanza sull’importazione e l’esportazione di prodotti chimici, OIEPChim”.
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2 Campo d’applicazione
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che siano definiti i casi in cui un preparato ricade sotto le disposizioni dell’ordinanza. Nell’UE la procedura è applicabile in virtù dell’articolo 3.2 del regolamento 304/2003/CE soltanto ai preparati soggetti all’obbligo di etichettatura.
Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori Art. 3 Notifica di esportazione
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di stralciare il capoverso 1 lettera f che richiede informazioni già contenute nella scheda di dati di sicurezza richiesta dall’articolo 3 lettera i.
Per EPFL [123] è importante che i fabbricanti e gli esportatori indichino la quantità delle sostanze e dei preparati che intendono immettere sul mercato o esportare. Lo stesso obbligo deve valere anche per gli importatori.
Art. 5 Informazioni di accompagnamento
Cpv. 1
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che invece del rimando al menzionato articolo 55 OPChim occorra un riferimento all’articolo 44 OPChim (Etichettatura delle sostanze e preparati per l’esportazione).
Cpv. 5
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di utilizzare la denominazione “codice HS a 6 cifre” dell’Organizzazione mondiale delle dogane in luogo del “codice doganale” dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Sezione 3: Compiti delle autorità Art. 12 Notifica d’esportazione
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di inserire nell’articolo 12 capoverso 2 lettere a e b il passo “al più tardi 15 giorni...”. Il termine d’attesa di 30 giorni in caso di prima notifica disturberebbe sensibilmente il commercio con aziende UE dalla Svizzera, dato che all’interno dell’UE le notifiche non sono necessarie.