Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine

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Procuiura di consuttazione Oaiinanza concemente I'entrata in vigore e I'introduzione

della legge falerale deI 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie Aprile 1995

A. ORDINANZACONCERNENTE L'ENTRATA IN VIGORE E L'INTRODUZIONE DELLA LEGGE FEDERALE DEL

18 MARZO 1994 SULL\ASSiCURAziONE MALATriE

1 Procedura di consultazione

Con lettera deI 4 novembre 1994 iI Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha invitato i governi cantonali, i partiti politici, iI Tribunale federale delle assicurazioni (FFA) e le organizzazioniinteressate a prendere posizione, entro il 13 gennaio 1995, suI rBB\ disegno dell'Ordinanza concernente I'entrata in vigore e I'introduzione della legge federaledeI 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie. Dopo I'approvazione della legge nellavotazione popolare deI 4 dicembre 1994, 1'8dicembre 1994, su richiesta di vari partecipanti alla consultazione, iI DFI ha prolungato finD al 31 gennaio 1995 iI termine impartito alle cerchie consultate per far pervenire le loro osservazioni.

Ln documentazione sulla procedura di consultazione ë stata inviata a 112 destinatari e rimessa anche a un gran numero di altre persone interessate, a loro espressa domanda. 23 Cantoni, 6 partitie 28 altre organizzazioni interessate si sono espressi in modo particolareggiato suI disegno di ordinanza.

2 Approvazione di massima del disegno di ordinanza

II disegno di ordinanza ë stato di principio valutato in modo positivo nella procedura di consultazione. In particolare,non ë stata mossa nessuna obiezione sull'entrata in vigore della legge per iI 1'’ gennaio 1996.

3 Osservazioni

AI centro delle osservazioni figurano le disposizioni concernenti i premi e le prowigioni per le assicurazioni complementari(art. 6), la creazione di un'istituzioneper iI promovimento della salute e la prevenzione delle malattie (art. 8), I'ulteriore validitä e I'adeguamento delle tariffe e delle convenzioni tariffali (art. 9) nonchë la compensa-