Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine
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Procedura di consuttazione Onlinanza concemente I'entrata in vigore e I'intrcxluzione
della legge federale deI 18 mana 1994 sull'assicurazione malattie Aprile 1995
II Partito sviuero della libertä (PSL) fa notare che i termini transitori per i Cantoni sono troppo brevi.
Articolo 3 Continuazione dell'assicurazione da parte delle casse malati
riconosciute
11Concordato , i Cantoni BS e VD, iI PDC , iI PSL e iIPLS ritengono che iI termine menzionato neI cpv. 1 riguardo all'inoltro delle tariffe dei premi e dei preventivi sia troppo corto. II Concordato propone di prolungarlofino aI 30 settembre 1995, ma al 'nK piü presto fino a tre mesi dopo I'approvazione dell'ordinanza principale della LAMal (OAMal).
Circa la decadenza dei contratti di assicurazione collettivaper I'assicurazione obbligatoria delle cure medicbsanitarie stipulati ai sensi della LAMI, decadenza prevista neIcpv. 5, iIPSL, iI PLS, VUnionesvizzeradei sindacatiliberi(USSL), VASI,tUnione sviaera delle arti e mestieri (USAM) , iIConcordato e iI Canton VD obiettano che i contratticollettiviesistenti non dovrebbero semplicemente decadere. Si propone un termine transitorio di 3 anni per adeguare i premi verso I'alto affinchë questi raggiungano il livellodei premi dell'assicurazione individuale della cassa.
La Federazione dei medici svineri (FMH) auspica sia precisato che, all'entrata in vigore della legge, vi sia un passaggio automatico nell'assicurazioneindividuale.
Articolo 4 Ripartizione del patrimonio
11Canton LU, la FMH e la Societä svizzera di odontologia e stomatologia (SSO) chiedono una garanzia giuridica riguardo a una ridistribuzionedei costi tra le singole forme di assicurazioni. Per gli HMO e per i centri della salute con una cassa propria non si dovrebbe addossare all'assicurazione di base normale nessun costo relativo alla fondazione, alla gestione o alla pubblicitä.
11PDC osserva che la ripartizionedi fondi e di altre risorse legate a un determinato scopo, prevista neI c;pv. 4, non deve causare un'esclusione dei patrimonispeciali.