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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine

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Legge sul trasferimento del traffico merci

Art. 8 Valutazione

1 Il Consiglio federale valuta periodicamente, ma almeno una volta ogni tre anni, l’efficacia della presente legge, in particolare il raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 3.

2 Sottopone in merito un rapporto all’Assemblea federale in cui propone i cambiamenti necessari.

Art. 9 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale dell’8 ottobre 19995 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi è abrogata.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 RU 2000 2864