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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine

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Legge sul trasferimento del traffico merci

Proposta 1 (Variante 1: realizzazione del mandato di trasferimento)

Art. 3iObiettivi di trasferimento

1 Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito l’obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui.

2 L’obiettivo deve essere conseguito entro due anni dall’apertura della galleria di base del San Gottardo.

3 L’obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da un’evoluzione dell’economia e del traffico particolarmente forte.

4 Nel 2011 possono transitare attraverso le Alpi al massimo 1 000 000 di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. In seguito il numero di viaggi è progressivamente ridotto.

Proposta 2 (Variante 2: adeguamento del mandato di trasferimento)

Art. 3iiObiettivi di trasferimento

1 Fatto salvo il capoverso 4, per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito l’obiettivo da raggiungere è di 1 000 000 di viaggi annui.

2 L’obiettivo deve essere conseguito entro due anni dall’apertura della galleria di base del San Gottardo.

3 L’obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da un’evoluzione dell’economia e del traffico particolarmente forte.

4 L’obiettivo è di 650 000 viaggi annui se è istituita una borsa dei transiti alpini conformemente all’articolo 6. Tale obiettivo deve essere raggiunto entro due anni dall’istituzione della borsa.

Art. 4 Tassa sul transito alpino

1 Per realizzare gli obiettivi di trasferimento il Consiglio federale può prelevare a carico del traffico merci pesante attraverso le Alpi una tassa per l’utilizzo delle strade di transito nella regione alpina (tassa sul transito alpino).

2 La tassa sul transito alpino è prelevata in modo non discriminatorio a carico degli autoveicoli pesanti immatricolati in Svizzera o all’estero e adibiti al trasporto di merci.

3 La quota della tassa sul transito alpino rispetto alla tassa complessiva di transito dovuta da tali veicoli per un viaggio attraverso le Alpi sul territorio svizzero è al massimo del 15 per cento.