Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/59: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico · 12 pagine

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- semplificare l’esecuzione fissando le esigenze per le finestre fonoisolanti in maniera graduale (come finora) e rinunciando ad adeguarle linearmente con il livello dell’inquinamento fonico;

- innalzare leggermente il limite minimo (da 31 a 32dB) e plafonare le esigenze per le finestre fonoisolanti (da 42 a 40dB), al fine di contenere costi e oneri;

- armonizzare le esigenze con la nuova norma SIA 181 (isolamento acustico nell’edilizia);

- concretizzare le esigenze per il termine di adattamento allo spettro (Ctr, C);

Fatta riserva dei complementi tecnici suesposti, Cercle Bruit, l’associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione dei rumori, appoggia il progetto, e anche la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA)2 è d'accordo con la revisione. L’Associazione dei Comuni svizzeri non oppone fondamentalmente obiezioni alla revisione. L’Unione delle città svizzere esprime parere favorevole.

Allegato 2 OIF: esigenze in materia di calcolo del rumore

La maggior parte dei Cantoni approva la modifica e ammette che aggiornando le esigenze in materia di calcolo del rumore si riduce il dispendio amministrativo. I Cantoni chiedono tuttavia di evitare modifiche troppo frequenti e di coinvolgere nei lavori di preparazione degli esperti nel campo dell’esecuzione. Alcuni Cantoni temono che la scelta di fissare le esigenze in direttive invece che in ordinanze ne indebolisca il carattere vincolante.

Cercle Bruit e la DCPA concordano con i cambiamenti. L’Associazione dei Comuni svizzeri non oppone fondamentalmente obiezioni alla revisione. L’Unione delle città svizzere esprime parere favorevole.

Allegato 7 OIF: metodo di calcolo per il rumore provocato dagli impianti di tiro civili

L’adeguamento del metodo di calcolo per il rumore provocato dagli impianti di tiro raccoglie i consensi della maggior parte dei Cantoni (14). Una minoranza considera la modifica superflua, rilevando che finora gli impianti di tiro esclusi dal metodo di calcolo sono stati valutati direttamente sulla base dei criteri di protezione contemplati dalla LPAmb. Inoltre, gli oppositori adducono che la modifica comporterebbe un onere eccessivo in termini di costi e di personale per gli esperti cantonali e che il risanamento graverebbe considerevolmente sulle società di tiro.

A complemento del progetto si propone quindi:

- una definizione più chiara degli orari o delle semigiornate di tiro (0-2 ore = mezza semigiornata, 2-4 ore = 1 semigiornata, 4-6 ore = 1,5 semigiornate, 6 e più ore = 2 semigiornate),

- l'aumento a 10 anni del termine di risanamento,

- la creazione di un regolamento derogatorio per gli impianti con Ki<-15.

2 La DCPA ha inizialmente respinto la revisione, si è però dichiarata in seguito d'accordo con tutti gli elementi del progetto, poiché le differenze principali sono state appianate con gli interessati in corso di procedura.