Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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Possibilità d’azione legale collettiva da parte di associazioni di utenti

DUN propone un nuovo articolo 63a LDA che preveda una possibilità d’azione collettiva da parte di associazioni di utenti per azioni legali secondo gli articoli 61 e 66 LDA.

Esigenze supplementari per l’autore della violazione

AudioVision propone di introdurre esigenze supplementari per l’autore della violazione.

Disposizioni transitorie

ASMP, IFPI chiedono lo stralcio dell’articolo 80 capoverso 2 LDA. Poiché non è chiaro cosa sia da intendersi con “portare a termine”, la disposizione potrebbe portare allo scaturire di nuovi diritti. Inoltre chiedono l’introduzione di una disposizione transitoria per il caso in cui l’obbligo del contrassegno sia mantenuto.

SRG propone l’introduzione di una disposizione transitoria secondo la quale i diritti della personalità di cui all’articolo 33a capoverso 1 AP LDA si applichino soltanto in futuro.

Migliore valutazione delle esigenze degli archivi: revisione dell’articolo 24 LDA o nuova disposizione

GRD, SL e MEMORIAV auspicano che l’articolo 24 LDA sia riformulato per autorizzare in alcuni casi la comunicazione di copie d’archivio al pubblico. In effetti se i documenti originali sono irreperibili o inacessibili è vitale poter comunicare una copia degli archivi al pubblico, e ciò indipendentemente dalla durata di protezione dei diritti d’autore. Inoltre l’articolo 24 LDA non terrebbe conto delle esigenze di conservazione a lungo termine delle opere audiovisive e sonore.

AAS, sostenuta da MEMORIAV, propone di introdurre nella LDA una nuova eccezione a favore degli archivi che preveda che la protezione conferita mediante il diritto d’autore non sia più applicabile non appena un’opera sia ceduta a un fondo d’archivio pubblico.

Articolo 26 LDA: ampliamento della messa a disposizione su internet

AMS chiede che l’eccezione dell’articolo 26 LDA sia estesa alla messa a disposizione su internet e rimanda alla proposta già fatta pervenire all’Istituto nel giugno 2004.

Eccezione speciale per le bibilioteche scientifiche

Secondo ISDC, il legislatore dovrebbe introdurre un’eccezione per le biblioteche scientifiche che preveda che gli articoli 10 capoverso 2 lettera cbis, 20a, 39a e 39b dell’avamprogetto non siano applicabili. Queste disposizioni non sarebbero in effetti adattate all’utilizzazione di opere scientifiche così come praticato nelle biblioteche universitarie, poiché chiaramente dettate dagli imperativi dell’industria audiovisiva. Le opere audiovisive non fanno tuttavia parte delle collezioni scientifiche.