Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

Questioni aperte in merito alla protezione di programmi informatici

Per quanto riguarda la protezione di programmi informatici, rimangono senza risposta secondo SWICO e VSIG le seguenti importanti questioni:

la descrizione dell’uso di programmi informatici conforme alle disposizioni di coloro che godono di un’autorizzazione, la quale è stata regolamenta al di fuori della LDA all’articolo 17 dell’ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (RS 231.11);

la portata (nazionale, regionale o internazionale) dell’esaurimento del diritto d’autore, che presumibilmente dovrebbe essere lasciata ancora all’interpretazione del giudice (cfr. Decisione “Nintendo”, DTF 124 III 321);

la descrizione non chiara della portata del passaggio di diritti dal programmatore al datore di lavoro secondo l’articolo 17 LDA, in particolare per quanto concerne il diritto di elaborazione (vedi anche i commenti sulla regolamentazione per i produttori al punto 4.6);

la disposizione, il cui contenuto non è completamente compatibile con la disposizione della direttiva europea sulla protezione dei programmi, del diritto di decodificazione secondo l’articolo 21 LDA.

Suissimage invece auspica una precisazione delle questioni relative a software, in particolare, se i software possono essere presi in prestito (a es. presso medioteche) o se il prestito di un CDRom è consentito soltanto se per il suo funzionamento è necessario anche un software apposito.

Introduzione di un diritto individuale di azione legale concernente i diritti di più artisti interpreti

PSS nonché GDS, ARF, SFP, SBKV, SIG, USDAM, SSRS, SSV, Suisseculture, Suissimage, Swissperform ATI, propongono un’aggiunta all’articolo 34 sotto forma di un rimando all’articolo 7 capoverso 3 LDA, affinché ciascun artista interprete di un gruppo possa perseguire indipendentemente le violazione del diritto, pur trattandosi di una prestazione collettiva. Secondo l’attuale disposizione è possibile far valere un diritto soltanto quando tutti gli artisti interpreti che partecipano alla rappresentazione agiscono collettivamente. Una collettività di questo tipo rende illusoria l’acquisizione e l’esercizio del diritto, se dal momento della rappresentazione dell’opera è trascorso un determinato tempo o non tutti i partecipanti sono reperibili, come dimostrato nella decisione del Tribunale federale nel caso “Malbuner II” (Decisione del TF del 25 agosto 2003, 4C.138/2003). Inoltre è proposto anche un nuovo capoverso 4 all’articolo 34 LDA, secondo cui la competenza di gestione commerciale del produttore, già esistente secondo il capoverso 3, andrebbe estesa anche alle opere audiovisive. L’obiettivo è di raggiungere una migliore gestione del diritto delle opere audiovisive. Al contrario di un articolo sui produttori, tale competenza non esclude una gestione del diritto da parte dell’artista interprete.