Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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di opere fotografiche gode della protezione del diritto d’autore. La LCSl non sopperisce a queste lacune, poichè la protezione ivi prevista è stretta e non garantisce ai fotografi alcun diritto di paternità e di prima pubblicazione. L’articolo 33 AP LDA protegge ora anche le espressioni di folclore; la creazione di nuovi diritti di protezione non è dunque sconosciuta nel presente avamprogetto. Poiché una revisione della LDA, come l’esperienza insegna, dura diversi anni, occorrebbe sfruttare questa occasione per prendere in considerazione, già nell’attuale revisione, la protezione delle fotografie e per introdurre una nuova categoria di protezione per diapositive semplici.

Decisiva per la valutazione di una protezione speciale del diritto d’autore per le fotografie è la situazione giuridica all’estero, poichè una posizione sfavorevole dei fotografi svizzeri porterebbe alla perdita di competitività.

Economiesuisse presenta la stessa proposta, ma chiede di verificare se e in quale misura l’articolo 5 lettera c LCSl non rappresenti uno strumento sufficiente.

Partecipazione delle biblioteche / Diritto di prestito

Se il sistema della partecipazione delle biblioteche è inserito con la revisione della LDA, ZH chiede che il legislatore studi contemporaneamente i diversi sistemi e ne verifichi la praticabilità in Svizzera. Ciò per prendere in considerazione l’esigenza di organizzare l’accesso ai libri a tutti i livelli di formazione nel modo più semplice possibile, anche se è auspicabile un avvicinamento al diritto europeo.

Mentre BBS e KF esprimono la loro fondamentale opposizione alla partecipazione delle biblioteche e sperano che nella revisione in corso non sia introdotta, altre associazioni esprimono una opinione contraria. ARF, ProLitteris SBVV, SFJ, Suisseculture, Visarte e ATI chiedono, oltre al diritto di locazione esistente, l’introduzione di un diritto di prestito che accordi all’autore un diritto a un compenso proporzionato nel caso di prestito del suo esemplare d’opera.

Introduzione di un diritto di locazione e di prestito esclusivo

Audiovision, ASMP, IFPI, MPA, SFV, SVMV e SVV chiedono dal canto loro l’introduzione nel diritto svizzero di un diritto esclusivo di locazione e prestito (vedi anche i commenti all’articolo 36).

Esercizio di diritti da parte di titolari di licenza esclusiva

Audiovision, IFPI, ProCinema, SAV, SFV e Swissfilm propongono – rimandando alla direttiva europea sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 2004/48/CE, articolo 4 lettera b – un nuovo articolo 77a che consenta al titolare di una licenza esclusiva di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, di far valere a suo nome violazioni o minacce di tali diritti e di intraprendere tutte le azioni legali necessarie. Sul rapporto tra titolari del diritto e titolari di licenza esclusiva dovrebbe applicarsi, salvo diverso accordo, l’articolo 7 capoverso 3 LDA.