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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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contrattuale gli assicurati possano continuare a scegliere con cognizione di causa i fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori saranno tenuti ad annunciare ai loro assicurati, con sufficiente anticipo e in modo esaustivo, l’elenco dei fornitori di prestazioni con i quali sono legati da un contratto di autorizzazione.

Informadone da pa Me dei fontitori dl prestaäoni (cp\7. 2); neIl’attualesituazione giuridica la libertä di scelta dell'assicuratoche vuole o deve consultare un fornitore di prestazioni dipende soprattutto dalla misura in cui l’assicuratore, a seconda della scelta del luogo in cui il fornitore di prestazioni esercita la sua attivitä, ë tenuto a prendere a carico i costi. In effetti, l’articolo 41 LAMal prescrive che, in caso di cura ambulatoriale, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prende a carico i costi fino a concorrenza della tariffa applicabile neI luogo di residenza o di lavoro dell'assicurato o nei dintorni. Se il principio contrattuale sarä introdotto nella LAMM, gli assicurati saranno liberi di scegliere i fornitori di prestazioni soltanto

nella misura in cui sapranno se questi siano legati al loro assicuratoreda un

contratto d’autorizzazione. Attualmente gli assicurati possono normalmente partire in qualsiasi momento da:1principio che l’assicuratore rimborserä effettivamentele prestazioni ambulatoriali dispensate loro da un fornitore di prestazioni. Incombe dunque unicamente al fornitore di prestazioni informare il paziente qualora sappia

che un trattamento,un interventoo i suoi onorari non sono copertidall’assicura-

zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o qualora abbia o debba avere dubbi a questo proposito (DTF 119 I1 456). Se in futuro la libertä contrattuale sarä introdona nella relazione tra assicuratori e fornitori di prestazioni, gii assicurati non avranno piü la garanzia che l’assicuratore prenda a carico le prestazioni dispensate da tutti i fornitori in caso di cura ambulatoriale. Ë per evitare questo che bisogna costringere i fornitori di prestazioni a informare i loro pazienti, prima della cura, se non possono fornire prestazioni per i loro assicuratori a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarieproprio per I'assenza di tale contratto. II fornitore di prestazioni che omettedi informare l’assicurato non ha diritto në a una rimunerazione secondo la LAMal në di reclamare i suoi onorari neI quadro di una procedura di diritto civile.

Anicolo 41 capoversi l e 2 tettera a

II principio secondo cui I'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni ammessi e idonei a trattare la sua malattia non ë rimesso in discussione, anche se, concretamente, con I'introduzione della libertä di contrarre neI settore ambulatoriale la sua portata dovrebbe essere leggermenteridotta. L’articolo 41 capoverso 1 primo periodo LAMal puö essere mantenuto tale e quale.

Detto questo, come giä rilevato in relazione all'articolo 35b proposto, I'introduzione della libertä contrattuale avrä ripercussioni sulla copertura dei costi in caso di cura ambulatoriale, iI che richiede la modifica della disposizione in questione. Per contro, la normativa sulla copertura dei costi in caso di cura ospedaliera non ë toccata da questa misura.

Attualmente la libertä di sceIta deI fornitore di prestazioni da parte degli assicurati ë quasi totale neI settore ambulatoriale, con una sola restrizione: I'assicuratore copre unicamentei costi fino a concorrenza della tariffa applicabile al luogo di residenza o

di lavorodell'assicuratoo nei dintorni;iI restoë a caricodell'assicuratoo di