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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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un’eventuale assicurazione complementare se I'assicurato non tiene conto di queste condizioni del luogo. Con la soppressionedell'obbligo di contrarre, invece, la libera scelta del fornitore di prestazioni da parte degli assicurati dipenderä unicamente dalla questione di sapere se l’assicuratore, secondo la scelta del fornitore di prestazioni fatta dall’assicurato, ë tenuto o meno a coprire i costi delle prestazioni fornite al suo assicurato. NeI caso affermativo, I'assicuratore dovrä prendere a carico unicamünte i costi corrispondenti alla tariffa convenuta con iI fornitore di prestazioni al
quale ë legato mediante contrattodi autorizzazioneai sensi dell’articolo 35a del
progetto. .
Il disciplinamento della copertura dei costi nei casi urgenti rimane per contro invariata. Gli assicurati avranno cosi la garanzia che il loro assicuratore rimborserä loro i costi legati alla cura ambulatoriale urgente, anche se iI fornitore di prestazioni non ha concluso alcun contratto di autorizzazione con quest’ultimo. In questo caso
puö entrarein linea di conto unicamenteun fornitore di prestazioniche adempiele condizioni di autorizzazionedell'articolo35 capoverso 1 letteraa LAMal e che ë
legato mediante contratto a uno o pitr assicuratori malattie riconosciuti. La tariffa applicabile in tal caso sarä sempre la tariffa conclusa tra i partner tariffali o la tariffa fissata daI governo cantonale in applicazione dell'articolo 47 LAMal. Se questo fornitore di prestazioni puö applicarepiü tarif:fe,egli allestiscela sua fattura secondo la tariffa di sua scelta, visto che si trattain ogni caso di tariffe approvate. Gli assicu-
ratori possono evitare queste tariffe differenziate concludendo, nella misura del
possibile, convenzioni tariffali su vasta scala.
Articoto45 capoverso2 (nuovo)
Si puö partire daI principio che i fornitori di prestazioni abbiano un interesse a esercitare la lorD attivitä neI quattro dell'assicurazioneobbligatoria delle cure medicosanitarie, in quanto I'esperienza mostra che essa costituisce per loro un ampio bacino
di pazienti e, per una maggioranzadi essi, la principale fonte di guadagno.Con iI
modello contrattualeproposto daI Consiglio federale, tutti gli assicuratori saranno tenuti, nei Cantoni dove esercitanola loro attivitä, a concludere contratti di autori-
zzazione con un numero di fornitori di prestazioni equivalente a quello fissato daI Cantone. La ratio legis di questa proposta non ë soltando di evitare che la copertura del fabbisogno di cure ambulatoriali della popolazione in generale sia messa in peri-
colo; ë anchee soprattuttodi farein modoche gli assicuratidi un assicuratore,iI
quale senza questa disposizione non concluderebbe dei contratti di autorizzazione con un numero di fornitori di prestazioni equivalente al numero minimo fissato daI Cantone, non siano sfavoriti per rapporto agli assicurati di un altro assicuratore che,
per garantireai suoi assicuratil’offerta di cure necessariaal loro statodi salute, conclude dei contratti di autorizzazionecon un numero di fornitori di prestazioni
almeno equivalente al numero ßssato daI Cantone.
Se in seguito a circostanze straordinarie non dovesse essere concluso alcun contratto di autorizzazione o comunque non con un numero di fornitori di prestazioni equivalente al numero minimo fissato daI Cantone in cui I'assicuratore esercita la sua atti-
vitä, e quindi la cura degli assicurati di quest’ultimo non potrebbe piü essere assicurata in uno o piü settori di prestazioni o in determinate specialitä, iI governo cantonale dovrebbe essere chiaInato a prendere misure temporanee per garantire malgrado