Progetto
Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 40Fedlex · Progetto
di prestazioni dovranno inoltre essere legati da un contratto di autorizzazione a uno o piü assicuratori malattie riconosciuti. Uno degli obiettivi principali dell’introduzione della libertä contrattuale ë proprio che gli assicuratori, ad eccezione delle cure dispensate in casi urgenti, si assumano unicamente le prestazioni dei fornitori di prestazioni con i quali hanno concluso un contratto di autorizzazione. Per coerenza, questa misura deve essere applicata a tutti i fornitori che dispensano prestazioni di cura ambulatoriali e solo ad essi. Ne saranno quindi interessatinon solo i medici, le istituzioni di cure ambulatoriali dispensate da medici, i faurracisti, i dentisti, i chiropratici e le levatrici, ma anche tutte le persone che dispensano eure su prescrizione medica e le organizzazioni che le impiegano,vale a dire i fisioterapisti, gli ergoterapisti, il personale infennieristico, i logopedisti e ortofonisti, i dietisti nonchë le orga-
nizzazioni di cura e di aiuto a domicilio e le organizzazioni di ergoterapia.Questo
vale anche per gli stabilimenti di cure balneari e i laboratori. Il Consiglio federale considera che anche il settore ambulatorialedegli ospedali debba essere sottoposto alla normativa concernente la soppressione dell’obbligo di contrarre. In questo caso si tratta di evitare di falsare la concorrenza tra le prestazioni ambulatoriali fornite in ambiente ospedaliero e quelle dispensate ambulatorialmente in uno studio privato o
a domicilio. Per contro, per iI settoreospedalierodegli ospedali e Ie case di cura,
I'obbligo di contrarre degli assicuratori deve essere mantenuto. In effetti, in questi due settori la legge prevede giä diversi strumenti per regolare il numero di fornitori di prestazioni e contenere i costi.
Articolo 35a capoverso I (nICo\20)
In un sistema fondato su un modello di contratto aperto alla concorrenza e inteso a rafforzare I'autonomia contrattualedelle parti, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono per principio poter scegliereliberamentei loro partner contrattuali. Per
gli uni e per gli altri, la sola vera restrizionealla libera sceltadei loro partner
contrattuali deve consistere nella garanzia per gli assicurati di poter disporre delle cure necessarie al loro stato di salute, in altre parole di una copertura in termini di
cure sufficiente. Bisogna tuttaviaformulareuna riserva generale con l’obiettivo di
ricordare ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori che si devono attenere alle disposizioni della legge federale sui cartelli (RS 25 7) e che possono esercitare la loro attivitä solo neI quadro e nei limiti di questa legge.