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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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Articoto35a capo\perso2 (nuovo)
Come giä rilevato, iI Consiglio federaleë del parere che iI mercato dell’assicurazione non sia in grado di garantire da solo la sicurezza della copertura sanitaria e che di conseguenza sia necessario che i Cantoni, in virttr della loro competenza in materia di copertura sanitaria, esercitino una funzione regolatrice per garantire a tutta la popolazione l’accesso alle stesse cure, a condizioni finanziariamente sostenibili. Basandosi sulla constatazione secondo cui le diverse densitä mediche rilevate nei
Cantoni non sembranoinfluire sulla qualitäe la sicurezza della copertura sanitaria, e per evitare che in futuro permangano disparitä alquanto importanti che nessuna ragione di sanitä pubblica giustificherebbe, iI Consiglio federale ritiene necessario
attribuirsila competenzadi fissare dei limiti minimi e massimi (margini) per iI
numero di fornitori di prestazioni necessarioper garantire nei Cantoni, per ciascuna categoria di fornitori di prestazioni, la copertura del fabbisogno di eure ambulatoriali. Una tale fissazione non poträ manifestamente avvenire su basi strettamente scientifiche. Risulterä soprattutto da un approccio pragmatico fondato sull’analisi comparativa della densitä medica nei diversi Cantoni, seguita da un processo di avvicinamento per arrivare ad un parametro nazionale di densitä pcr le diverse categorie di fornitori di prestazioni, con un certo margine di manovra verso il basso e verso l’alto per tener conto in una certa misura delle particolaritä cantonali.
Sarannopoi i Cantonia doverdeterminareall'internodei marginifissatidaI
Consiglio federale, in funzione delle condizioni locali oggettive (p. es. import e export di pazienti, grado cYurbanizzazione,composizione della popolazione in funzione dell’etä), iI numero di fornitori di prestazioni necessario per garantire la copertura di eure dei loro residenti. Questo numero e i margini devono basarsi su un’attivitä a tempo pieno. NeI quadro del suo lavoro di valutazione e di determinazione della copertura sanitaria, iI governo cantonale dovrä vegliare ad una ripartizione territoriale equa dei fornitori di prestazioni ma anche tener conto dell’offerta di cure nei Cantoni limitrofi. Esso prenderä inoltre in considerazione I'insieme dell’offena di cure ambulatoriali dispensate da medici che hanno lo statuto di impiegati neI quadro di istituzioni ai sensi dell'articolo 36a LAMal. Occorrerä inoltre disciplinare la questione della presa in considerazione dell'offertadi cure ambulatoriali dispensate neI settore ambulatoriale ospedaliero.
Anicolo 3Sa capoverso3 (nuovo)
Detto questo, per rafforzare la concorrenza tIa i fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 lettera b deI progetto ma anche tra gli assicuratori malattie, iI Consiglio federale intende lasciare agli assicuratori malattie la libertä di scegliere con quali fornitori di prestazioni vogliano collaborare, ponendo come unica restrizione l’obbligo di concludere un contratto di autorizzazione con un numero di fornitori di prestazioni almeno equivalenteal numero fissato daI Cantone. NeI quadro della loro politica aziendale, gii assicuratori possono tuttavia benissimo decidere di concludere un contratto con un numero di fornitori di prestazioni superiore a quello fissato da11Cantone, in modo da of:ßire una scelta par ampia e attirare cosi nuovi assicurati interessati a questo aspetto e disposti a pagare premi pia elevati per beneficiarne. Nondimeno, una volta raggiunto il numero fissato daI Cantone, gli assicuratori possono rifiutare di concludere un contratto di autorizzazione con un fornitore di prestazioni che ne faccia richiesta, invocando il fatto che la copertura del fabbisogno di eure e giä garantita. Non vi ë dunque alcun dhitto al