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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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rispetto della protezione tariffale. Si tratta di una specie di clausola estrema, con I'obiettivo di ristabilire quanto prima una situazione normale. Questa missione di gestione delle situazioni di crisi rientra nella sfera di competenza tradizionale dei Cantoni in materia di sanitä pubblica.
Questa possibilitä per i Cantoni di garantirela copertura sanitariaë giä prevista nella LAMal per far fronte a un’eventuale ricusa massiccia dei fornitori di prestazioni (cf:r. a questo proposito il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 sulla revisione dell'assicurazionemalattie,FF 1992 1 148). Visto che I'assenza di contratti
di autorizzazioneo la conclusionedi contrattidi autorizzazionein numeroinsuffi-
ciente rischiano di comportare gli stessi problemi per gli assicurati, occorre dare ai governi cantonali la stessa possibilitä di garantire alla popolazione I'accesso alle eure mediche nei casi estremi e quindi prevedere che la normativa relativa alla ricusa dei fornitori di prestazioni (cpv. 1) si applichi per analogia.
Articoto 46 cape\perso 5
NeI sistema attuale, il terrrrine di disdetta o di desistenza di una convenzione tariffale ë di almeno sei mesi per gli assicuratori e i fornitori di prestazioni. Questo termine rimarrä invariato fintanto che i partner tariffali sono legati mediante contratto di autorizzazione. Per contro, non appena un fornitore di prestazioni non ë pitr legato mediante contratto di autorizzazione a un assicuratore, occorre ritenere che egli non faccia piü parte della convenzione tariffale che Ii legava. In effetti, I'esistenza di un contratto di autorizzazione costituisce una premessa indispensabile per I'esistenza di una convenzione tariffale neI sistema previsto nella presente revisione.
Articoto 47 capoverso 2
In caso di soppressione dell'obbligodi contrarre, le prescrizioni attuali della LAMal relative all'assenza di convenzione tariffale rimarranno pienamente applicabili al settore ospedaliero e semi-ospedaliero e, in parte, al settore ambulatoriale. Deve quindi essere mantenuta la competenza, attualmente assegnata al governo cantonale, di fissare una tarif:fa nelle situazioni di regime senza convenzione. Per contro, con I'introduzione della libertä di contrarre, occorre modificare I'anicolo 47 capoverso 2 LAMal che disciplina il caso in cui non esista alcuna convenzione tariffale per la cura ambulatorialedi un assicuratoche ricorre a un fornitore di prestazioni esterno
al suo luogodi residenzao di lavoro o nei dintorni(cfr. iI commentoall'articoIo 41
deI progetto). A questo proposito bisogna prevedere che il governo del Cantone in cui iI fornitore di prestazioni risiede a titolo permanente sia obbligato a fissare una tariffa qualora quest’ultima mancasse e iI trattamento ambulatoriale sia stato dispensato, per motivi medici, al di fuori di un contratto di autorizzazione. Come giä rilevato, con iI sistema contrattuale I'esistenza di un contratto di autorizzazione costituisce una premessa indispensabile per la conclusione e l’esistenza di una conven-
zione tariffale.