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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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Legge federale sull’assicurazione malattie (L,4Mal) (Libertädi contrarre)

Modifica del

L'Assembtea federate delta Cortfederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale deI ...1,

decreta:

I

La legge federale deI 18 marzo 19942sull’assicurazione malattie ë modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1 tett. a e b (nuovo)

1

Sono autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i fornitori di prestazioni che:

a. adempiono le condizioni giusta gli articoli 3h+0 e

b. se dispensano le loro prestazioni ambulatoriamente, hanno concluso un contratto

di autorizzazione conformemente all'articolo 35a con uno o pEr assicuratori malattie.

ArI. 35a (nuovo) Contratto di autorizzazione

1Per quanto la copertura del fabbisogno di eure ambulatoriali sia garantitanei Cantoni, i fornitori di prestazioni di cui all’articolo35 capoverso 1 lettera b e gli assicuratori possono scegliere liberamente i loro partner neI contratto di autorizzazione. Sono fatte salve le disposizioni della legge deI 6 ottobre 19953sui cartelli.

2Il Consiglio federale fissa limiti minirni e massimi del numero di fornitori di pres{azioni necessario per garantire nei Cantoni la copertura del fabbisogno conformemente al capoverso 1 (margini). I Cantoni stabiliscono all’interno di questi margini il numero di fornitori di prestazioni di cui devono disporre, tenendo conto delle condizioni locali. Vegliano a una ripartizione equa dei fornitori di prestazioni suI loro territorio. Tengono segnatamente conto dell'offerta nei Cantoni limitrofi.

3 in tutti i Cantoni in cui esercitano la loro attivitä, gli assicuratori devono conclude-

re un contrattodi autorizzazionecon un numero di fornitori di prestazionialmeno

equivalente al numero fissato daI Cantone conformemente al capoverso 2.

4 Gli assicuratori comunicano I'elenco dei fornitori di prestazioni con i quali hanno concluso un contratto di autorizzazione all'organo designato daI governo cantonale

1 FF 2004...

2 RS 832.10

3 RS 251