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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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1 Parte generale

1.1 Riduzione dei premi mediante i sussidi dell’ente pubblico

1.1.1 Genesi

Legge federate det 18 marzo 1994 saU’assicuradone matattie

In conformitä alla legge federale deI 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) , iI finanziamento dell’assicurazione malattie ë garantito dai

premi individuali, da una partecipazioneai costi da pane degli assicurati e dai

sussidi dell’ente pubblico per la riduzione individuale dei premi degli assicurati di condizione economica modesta, con cui s’intende garantire la solidarietä fra le persone dai redditi diversi. La riduzione dei premi, per di pEr finanziata dagli introiti fiscali, ë infatti il corrispettivo sociale al premio pro capite che non tiene conto della capacitä finanziaria degli assicurati.

II progetto contenuto neI messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell’assicurazione malattie deI 6 novembre 1991 (FF 1992 1 65), pur lasciando a ciascun Cantone la competenzadi eseguireil dispositivo della riduzione dei premi, tendeva tuttavia ad armonizzare Ie normative d'applicazione per poter esaminare, in particolare, l’equivalenza delle normative cantonali. II progetto prevedeva che, se iI totale dei premi di un assicurato e dei faIniliari a suo carico avesse superato una detenninata percentuaie del suo reddito stabilita daI Cantone, lo Stato si sarebbe assunto l’impono eccedente. I Cantoni avrebbero dovuto basarsi suI reddito imponibile in conforInitä all’imposta federale diretta. Per evitare che le persone che dispongono di una sostanza considerevole, ma di un basso reddito imponibile, beneficino anche loro delle riduzioni dei premi, i Cantoni avrebbero dovuto tenere conto anche della sostanza oltre che deI reddito imponibile. Tuttavia, siccome la sostanza non ë soggeüa a un’imposta federale, i Cantoni si sarebbero basati sulla propria legislazionefiscale.

Tuttavia, neI corso dei dibattiti parlamentari concernenti la nuova legge sull’assicurazione malattie ë subito emersa una preferenza per un concetto piü federalista della riduzione dei premi. n progetto ë stato dunque modificato come segue

conformemente all’articolo 66 capoverso 1 LAMal, la Confederazione accorda annualmenteai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie degli assicurati di condizione economica modesta. L’articolo 66 capoverso 2 LAMal prevede che l’ammontare di questi sussidi sia fissato mediante decreto federale semplice di una durata di quattro anni, tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle eure medicosanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Giusta l’articolo 66

capoverso 3 LAMal, iI Consiglio federalestabilisce la quota che spettaa ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacitä finanziaria e al suo premio medio cantonale; quest’ultimo criterio di ripartizione ë stato tuttavia

abbandonatoneI 2001;

i Cantoni, da parte loro, hanno la competenzae la responsabilitä, da un lato, di definire le modalitä della riduzione dei premi (detenninazione della cerchia dei beneficiari, dell’arnmontare,della procedura e delle modalitä di pagamento) in