Disegno

Consultazione 2004/86: Censimento della popolazione 2010 · 41 pagine

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3.5. Domanda 8: “Quale tipo di identificatore delle persone preferireste fondamentalmente: un identificatore universale, utilizzabile per scopi amministrativi nel controllo degli abitanti nell’ambito dei progetti di governo elettronico della Confederazione, di cui si potrebbe avvalere anche la statistica oppure un identificatore statistico separato, impiegato unicamente per scopi statistici?”

Art. 6 Contenuto minimo

Per ogni persona domiciliata o soggiornante, i registri comunali o cantonali degli abitanti

contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

a. identificatore personale federale;

Art. 12

1 I servizi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 iscrivono nei loro registri di persone l’identificatore personale federale di cui all’articolo 6 lettera a.

2L’iscrizione di caratteristiche non menzionate all’articolo 6 è retta dalle disposizioni della Confederazione corrispondenti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4 della presente legge, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

Cantoni

AI, BE, JU, NE, NW, UR, VS e VD sostengono l’introduzione di un identificatore generale. BE, NE, JU e VD sottolineano che si tratta di un fattore indispensabile per la realizzazione del governo elettronico e che migliorerà sia le strutture amministrative nazionali che la protezione dei dati, dal momento che bisognerà fissare dei principi chiari di utilizzazione per perseguire scopi definiti legittimamente. BE, JU, VS e VD ritengono che questo identificatore permetterà loro dei risparmi, a differenza di un identificatore statistico. Questi punti saranno determinanti per l’approvazione del disegno di legge. VD giudica inopportuno un identificatore statistico la cui gestione non potrebbe essere garantita se non offre un’utilità diretta per l’amministrazione quale contropartita dei costi che genera.

AG, BS, FR, GR, LU, SH, SZ e ZH sostengono l’introduzione di un identificatore generale, ma ricordano che esso può aggravare il rischio di collegamento abusivo dei dati. È quindi indispensabile procedere a una valutazione più precisa dei rischi e dei mezzi per farvi fronte efficacemente. Tutti segnalano che questo tipo di identificatore consentirà loro dei risparmi, a differenza di un identificatore statistico.

BL, BS, LU, SG e ZH osservano che l’art. 65 cpv. 2 della Costituzione non offre una base costituzionale adeguata. L’adozione di un EPID richiederà una legge distinta dalla legge sull’armonizzazione e un dibattito politico più ampio. ZH vorrebbe che i due disegni fossero presentati simultaneamente. Ciononostante, se il termine relativamente breve non potesse essere rispettato, bisognerebbe procedere all’introduzione di un identificatore statistico e prevedere disposizioni transitorie volte a garantire che, quando saranno pronte le basi giuridiche dell’EPID, sia i dati armonizzati che l’EPID potranno essere utilizzati per scopi amministrativi. Nel frattempo, l’identificatore statistico dovrebbe poter essere utilizzato per compiti amministrativi dai Cantoni nella loro sfera di competenza o nelle relazioni intercantonali, a condizione che siano emanate le basi giuridiche necessarie.

AR, GL, TG e ZG sono favorevoli a un identificatore statistico nella situazione attuale, ma considerano l’EPID auspicabile e indispensabile per il governo elettronico a tutti i livelli della Confederazione. La sua introduzione sembra tuttavia prematura fino a che non saranno risolti gli aspetti relativi alla protezione della personalità. Deve quindi essere approfondito l’esame della costituzionalità e condotto un dibattito politico più ampio. TI sostiene lo stesso punto di vista, ma si oppone all’introduzione di qualsiasi identificatore statistico.