Disegno
Consultazione 2004/86: Censimento della popolazione 2010 · 41 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 27Fedlex · Progetto
GE, OW e SO respingono categoricamente il principio di un identificatore personale amministrativo a causa dei rischi. Un collegamento incontrollabile dei registri potrebbe portare a una violazione della protezione costituzionale della personalità. Anche OW non auspica l’introduzione di un identificatore statistico, che permetterebbe il collegamento di dati non anonimi.
Partiti politici
Il PCS esprime una preferenza per un identificatore personale a scopi amministrativi.
Il PLR considera utile un identificatore del genere per le amministrazioni, ma la presentazione poco precisa della sua integrazione legislativa (armonizzazione o legge speciale) non gli permette di effettuare una critica pertinente.
L’UDC considera costoso e inutile un sistema del genere, la cui utilizzazione per scopi amministrativi è appena percettibile.
Associazioni
BStatK, eCH, KZIV, SIK e VZIV sostengono un identificatore personale unico, che possa essere utilizzato per compiti amministrativi. Questo identificatore permetterà uno scambio verticale e orizzontale dei dati e migliorerà le prestazioni per il pubblico, segnatamente nell’ottica del governo elettronico (VZIV). Per eCH, si tratta di un elemento chiave per il governo elettronico. Molte applicazioni sarebbero impossibili o ostacolate eccessivamente senza questo mezzo d’identificazione ufficiale univoco quando non sarà più necessaria l’identificazione fisica tradizionale.
I timori concernenti la protezione dei dati sono infondati se la legislazione è definita chiaramente (KZIV). Le garanzie fornite dalla matrice legale dei diritti d’accesso assicureranno infatti una miglior protezione dei dati (SIK). L’affermazione che un identificatore permette automaticamente l’accesso e il collegamento dei dati è quindi erronea se le condizioni d’accesso alle informazioni sono disciplinate e servono a compiti giuridici. Il timore di un collegamento che superi la cornice degli scopi definiti in origine è quindi falso nella misura in cui gli schedari originali e i compiti che ne scaturiscono sono definiti legittimamente per uno scopo lecito (KZIV).
eCH constata che l’art. 2 e la sezione 4 del disegno limitano la destinazione di questo identificatore a un sistema interno (G2G), probabilmente in seguito a riflessioni sulla protezione e al timore del cittadino trasparente. Siccome il cittadino ignora il suo identificatore, per il momento il disegno presenta solo un’utilità ridotta per lo sportello virtuale (C2G). Un identificatore noto al cittadino gli permetterebbe invece di verificare l’esattezza dei dati e la loro utilizzazione, il che rispetterebbe anche i principi della protezione dei dati. L’integrazione e l’uso di questo identificatore in tutti i registri ridurrebbero gli errori di (ri)registrazione.
KORSTAT osserva che un identificatore statistico genererebbe costi troppo ingenti, ostacolando la sua approvazione da parte dei servizi di controllo degli abitanti. La protezione della personalità deve essere garantita mediante basi giuridiche adeguate, che impediranno e sanzioneranno qualsiasi interazione illecita.
DSB ritiene che l’EPID debba essere oggetto di un dibattito politico separato, cosa che il disegno attuale non consente. Inoltre, il diritto costituzionale positivo non autorizza, secondo lui, l’istituzione di un identificatore generale. Un’utilizzazione amministrativa supererebbe lo scopo dell’art. 65 e sarebbe quindi contraria all’art. 35/2 (garanzia dei diritti fondamentali da parte dello Stato). Leggi distinte dovrebbero prevedere e motivare (dopo discussione) in modo specifico il proprio identificatore.