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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

2 Le corde, le catene, i collari e dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.

Art. 7 Stabulazione in gruppo

1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

a. tener conto del comportamento degli animali delle singole specie e di quello del gruppo;

b. per quanto necessario, prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi;

c. per gli animali che vivono temporaneamente solitari e per gli animali asociali, predisporre ricoveri separati o parchi d’isolamento.

Art. 8 Requisiti minimi

I ricoveri, i parchi e gli impianti di stabulazione devono soddisfare almeno i requisiti di cui agli allegati 1-3.

Art. 9 Clima nei locali

1 Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.

2 Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l’afflusso d’aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.

Art. 10 Rumore

Gli animali non devono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Art. 11 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione di animali

Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione di animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto delle prescrizioni di polizia epizootica.

Capitolo 2: Formazione e perfezionamento nell’ambito della detenzione di animali

Sezione 1: Guardiani di animali

Art. 12 Guardiani di animali

Per guardiano di animali ai sensi della presente ordinanza si intendono le persone titolari di un attestato federale di capacità secondo il regolamento del 1°dicembre 2000 del Dipartimento federale dell’economia concernente il tirocinio e l’esame fi-