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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

nale di tirocinio per guardiani d’animali, nonché le persone che hanno ottenuto il certificato di capacità dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) o secondo l’ordinanza del 22 agosto 19862 del Dipartimento federale dell’economia concernente l’ottenimento del certificato di capacità di guardiano d’animali.

Art. 13 Contenuto della formazione

La formazione di guardiano di animali comprende nozioni fondamentali sulla detenzione, la cura e il trattamento degli animali, nonché conoscenze approfondite in un settore particolare.

Art. 14 Perfezionamento

I guardiani di animali devono partecipare regolarmente a programmi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze.

Art. 15 Impiego di guardiani di animali

1 Per principio, gli animali devono essere accuditi da guardiani di animali nelle seguenti detenzioni:

a. detenzioni di animali selvatici;

b. aziende che esercitano il commercio professionale di animali;

c. detenzioni, allevamenti e commerci di animali da laboratorio;

d. pensioni e rifugi per animali;

e. aziende che allevano e detengono animali da compagnia a titolo professionale.

2 Il numero dei guardiani deve essere proporzionato al lavoro di assistenza; quest’ultimo dipende dalla specie e dal numero degli animali.

3 Il personale formato sul posto deve essere sottoposto alla vigilanza dei guardiani di animali.

4 In taluni casi, l’autorità cantonale può autorizzare che una persona la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili sia assunta al posto di un guardiano di animali. Può obbligare tale persona ad assolvere una formazione specifica.

Art. 16 Altre persone che possono fungere da guardiani di animali

1 Le detenzioni di animali di piccole dimensioni possono assumere, al posto di un guardiano di animali, una persona che abbia assolto una formazione specifica su una specie animale secondo l’articolo 17 se si tratta di:

a. detenzioni professionali e non professionali di animali selvatici in cui è tenuta un’unica specie;

b. pensioni e rifugi per animali;

2 RU 1986 1511