Progetto
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 137Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla protezione degli animali
b. una panoramica delle banche dati e delle pubblicazioni che contengono informazioni sui metodi alternativi nonché sulle organizzazioni che li promuovono.
223 La materia di insegnamento nella disciplina «pianificazione ed esecuzione degli esperimenti su animali» comprende:
a. la pianificazione degli esperimenti, in particolare la biometria, tenendo in considerazione modelli di previsioni, l'applicazione di procedimenti biostatistici nonché la scelta di specie e di ceppi animali adeguati;
b. l'esecuzione di esperimenti, i criteri di interruzione di un esperimento per ridurre gli aggravi cui sono sottoposti gli animali, l'analisi e l'interpretazione dei risultati, nonché i principi di una buona prassi di laboratorio.
224 La materia di insegnamento nella disciplina «igiene» comprende:
a. la profilassi di malattie;
b. i metodi di valutazione dello stato di salute;
c. l'influsso delle malattie di natura microbiologica o parassitologica degli animali sui risultati di un esperimento;
d. le possibili conseguenze dell'utilizzazione di un medicamento in relazione al protocollo dell'esperimento;
e. la gnotobiologia.
225 La materia di insegnamento nella disciplina «anestesia» comprende:
a. gli aspetti teorici dei procedimenti di anestesia degli animali da laboratorio;
b. le proprietà farmacologiche degli anestetici più comunemente utilizzati;
c. la scelta dell'anestetico appropriato, tenendo conto della specie animale, del tipo di intervento e dello schema sperimentale;
d. l'identificazione dettagliata delle diverse fasi di un'anestesia generale, delle reazioni specifiche di ogni specie animale agli anestetici nonché delle complicazioni che possono verificarsi durante e dopo un'anestesia, comprese le misure necessarie per rimediarvi.
23 Parte incentrata sullo scopo degli esperimenti
231 La parte incentrata sullo scopo degli esperimenti impartisce ai direttori degli esperimenti le conoscenze specifiche indispensabili per garantire un'esecuzione a regola d'arte degli esperimenti previsti.
232 Essa può essere impartita sotto forma di pratiche professionali, di corsi speciali o sotto altre forme di insegnamento adeguate.
3 Perfezionamento
31 Le persone che eseguono esperimenti e i direttori degli esperimenti devono frequentare almeno quattro giorni di perfezionamento sull'arco di quattro anni nei campi della sperimentazione animale che li riguardano.