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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

32 Le persone che eseguono esperimenti e i direttori degli esperimenti che intendono lavorare con modelli o specie di animali da laboratorio molto diversi o secondo altri metodi o tecniche sperimentali devono fornire la prova, prima dell'inizio dell'esperimento, di avere frequentato un perfezionamento supplementare incentrato sugli esperimenti.

4 Formazioni speciali

41 Il programma di formazione e di perfezionamento destinato alle persone che eseguono esperimenti su specie animali utilizzate meno di frequente o ai direttori di tali esperimenti deve essere adattato a tali specie.

42 Le persone che, nel corso della loro formazione professionale o dei loro studi, hanno frequentato almeno una delle formazioni previste nei numeri 1 e 2 possono essere dispensate parzialmente o totalmente da tale formazione.

5 Attestato

51 Le aziende attestano per iscritto la partecipazione a un corso di formazione o di perfezionamento.

52 L'attestato menziona espressamente le discipline insegnate, le pratiche professionali svolte nonché la durata e il tipo della formazione o del perfezionamento.