Rapporto 2 e 3

Consultazione 2005/107: Modifica dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

I. Revisione parziale dell’ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

A. Revisione dell’allegato dell’ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

1. Quadro generale in relazione alle denominazioni di nuovi cicli di studio

Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera b e dell’articolo 16 capoverso 3 della legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71), il Dipartimento federale dell’economia definisce i titoli, determina i cicli di studio e la loro designazione e li attribuisce ai vari settori di studio. Secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (RS 414.712) i cicli di studio e la loro classificazione nei campi specifici sono stabiliti nell’allegato. L’allegato riporta quindi la nomenclatura.

Con la revisione della LSUP i campi specifici di sanità, lavoro sociale, musica, teatro e altre arti (campi SSA), psicologia applicata e linguistica applicata, finora disciplinati a livello cantonale, sono stati trasferiti nella sfera di competenza della Confederazione. I campi SSA erano finora regolamentati in base ai profili stabiliti dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Inoltre con l’entrata in vigore della revisione parziale della LSUP è cominciata l’attuazione coordinata della riforma di Bologna nelle scuole universitarie professionali. Essa si basa sul sistema di studi a due livelli Bachelor/Master. A livello di bachelor le scuole universitarie professionali preparano di regola gli studenti al conseguimento di un diploma di qualificazione professionale (art. 4 cpv. 2 LSUP). A questo obiettivo sono ammesse deroghe solo in «certi settori di studi artistici […]; queste eccezioni sono giustificare, in particolare dagli standard internazionali che, per la qualifica professionale e il riconoscimento del diploma, esigono il conseguimento del titolo di master.»1 Le denominazioni dei cicli di studio devono essere adeguate all’attuale sistema a due livelli (bachelor: di norma tre anni di studio e 180 crediti ECTS; master: di norma un anno e mezzo di studio e 90 crediti ECTS). Soprattutto per le formazioni SUP che originariamente duravano quattro o più anni al livello di bachelor spesso non si riesce a fornire le stesse qualifiche professionali. Questo aspetto si riflette anche sulle denominazioni dei cicli di studio.

La presente revisione mira in primo luogo a stabilire, in stretta collaborazione con le scuole universitarie professionali, denominazioni chiare e significative per gli studenti e per il mercato del lavoro, valide per tutta la Svizzera.

1 Si veda il messaggio del 5 dicembre 2003 concernente la modifica della legge federale sulle scuole universitarie professionali, in: FF 2004 113 segg., in particolare p. 120.