Rapporto 2 e 3

Consultazione 2005/107: Modifica dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 6 pagine

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Rapporto esplicativo

distinzione tra lavoro sociale, pedagogia sociale, animazione socioculturale e la formazione generale di lavoro sociale. In parte si perdono così le particolarità di questi cicli4.

“Musica” e “Musica e Movimento” (denominazioni attuali: Pedagogia musicale, Interpretazione e performance, Musica nelle scuole e musica sacra, Direzione, Campi speciali della musica)

La riorganizzazione di queste formazioni secondo il sistema di Bologna ha condotto al riconoscimento di nuove qualifiche e quindi a nuove denominazioni. I diplomi per i suddetti cicli di studio in musica potevano estendersi fino a sette anni. Saranno proposti oramai il bachelor in musica, d’impostazione generale e non qualificante sul piano professionale, e il bachelor in musica e movimento (che conferisce una qualifica professionale)5. Le specializzazioni vengono compiute al livello del master.

Campo specifico Musica, nuova denominazione: Musica e movimento (denominazioni attuali: Pedagogia musicale, Interpretazione e performance, Musica nelle scuole e musica sacra, Direzione, Campi speciali della musica)

Il ciclo di studio Musica e movimento (corrispondente al vecchio diploma in ritmica) si estende al campo della musica nelle scuole, vale a dire all’insegnamento musicale nella scuola elementare (per l’insegnamento musicale nelle scuole del livello secondario, vale a dire musica nelle scuole I e II, è richiesto un diploma di master6). I campi d’attività dei titolari di un bachelor in musica e movimento sono le scuole di musica e in alcuni casi le scuole pubbliche, in particolare per incarichi (artistici) nei più svariati settori (lavoro con i giovani, progetti, teatro musicale, ecc.).

Campo specifico Teatro, nuova denominazione Teatro (denominazione attuale: Teatro come interpretazione artistica; Teatro come direzione artistica)

I cicli di studio di questo tipo esistono già da tempo con una durata, in generale, di quattro anni. La riorganizzazione di queste formazioni secondo la sistematica della riforma di Bologna ha condotto al riconoscimento di nuove qualifiche e quindi a nuove denominazioni. Il bachelor ha un’impostazione generale e consente l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo sviluppo di personalità artistiche autonome, in grado di influire sul piano sia interpretativo sia direttivo, avviene al livello del master.

Altre arti, nuova denominazione: Divulgazione artistica e del design (denominazione attuale: Insegnamento di arte e design)

In futuro, al livello bachelor non si avrà più la denominazione di Insegnamento. Lo studio bachelor da solo non fornisce la qualifica necessaria per la didattica nelle scuole di livello secondario II e il titolo conseguito con il bachelor non deve indurre a credere che esso rappresenti un’abilitazione all’insegnamento. Esiste inoltre un ampio spettro di attività e campi professionali inerenti alla divulgazione delle capacità e delle applicazioni artistiche e dei procedimenti e dei prodotti connessi con il design. Si va dai campi scolastici tradizionali a molteplici offerte di attività artistiche nel tempo libero e nel comparto socioculturale per arrivare ad attività in musei, gallerie d’arte e manifestazioni. Per l’insegnamento nelle scuole di livello secondario II è richiesto un diploma di master7.

4 Si veda il punto 4.1 del profilo del campo specifico Lavoro sociale: «Le SUP-LS offrono tre cicli di studio differenti: Lavoro sociale..., Educazione sociale..., Animazione socio-culturale...». 5 Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen an Schweizer Musikhochschulen, rapporto del 20 giugno 2006 di un gruppo di lavoro insediato dall’UFFT . Il rapporto, in lingua tedesca o francese, può essere richiesto all’UFFT o scaricato dal sito Internet www.bbt.admin.ch.

6 Art. 3 cpv. 2 del Regolamento della CDPE del 4 giugno 1998 concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità.

7 Art. 3 cpv. 2 del Regolamento della CDPE del 4 giugno 1998 concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità.